Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

DICHIARAZIONE, RILASCIATA DAL LAVORATORE, DI NON AVERE NULLA DA PRETENDERE - Può anche assumere portata transattivi (Cassazione Sezione Lavoro n. 1339 del 17 febbraio 1999, Pres. Ianniruberto, Rel. Castiglione).

La dichiarazione rilasciata dal lavoratore, che dà atto di non avere nulla da pretendere dal proprio datore di lavoro, normalmente costituisce una mera dichiarazione di scienza o di opinione, come tale non preclusiva, in caso di errore, della possibilità di agire, nel termine di prescrizione, per il riconoscimento dei diritti che risultassero, in realtà, insoddisfatti. Tuttavia la stessa dichiarazione può assumere il valore negoziale di una rinuncia o transazione, qualora (secondo una valutazione di fatto riservata al giudice del merito) esprima, per il contesto in cui si è estrinsecata nonché per circostanze desumibili anche "aliunde", la volontà di privarsi di specifici e determinati, o determinabili, diritti, dei quali il lavoratore rinunciante o transigente abbia piena e chiara consapevolezza.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it