Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

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SPETTA AL TAR LA GIURISDIZIONE SU UN ATTO ORGANIZZATIVO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE QUALE LA DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO DEL PERSONALE - Anche se può influire sullo status dei dipendenti (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 20642 del 25 settembre 2009, Pres. Carbone, Rel. Amoroso).

Il Centro Servizi Amministrativi di Messina con decreto dirigenziale del giugno 2003 ha ridotto di 152 posti l'organico dei collaboratori scolastici per l'anno scolastico 2003/2004. Grazia L., essendo rimasta, a seguito del decreto, priva dell'incarico di supplenza, ha chiesto al Tribunale di Messina di riconoscere, previa disapplicazione del decreto, il suo diritto all'incarico, con ogni conseguente pronuncia. Il Tribunale con sentenza dell'aprile 2006 ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto di conferimento delle supplenze annuali per detto anno scolastico negli istituti della provincia di Messina fino al 31/8/2004, condannando il Ministero ed il C.S.A., in solido, al risarcimento del danno in forma specifica, costituito dal riconoscimento del servizio nel periodo di mancata occupazione e dei danni patrimoniali pari a tutti gli emolumenti che la lavoratrice avrebbe dovuto percepire nel suindicato periodo. In grado di appello, la Corte di Messina ha integralmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Messina per violazione di legge ed affermando che in base all'art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 la giurisdizione in materia spettava al giudice ordinario.

La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 20642 del 25 settembre 2009, Pres. Carbone, Rel. Amoroso) ha rigettato il ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo. Nella specie - ha osservato la Corte - ricorre un tipico atto organizzativo, quello che determina l'organico del personale (ad esso è assimilabile il d.m. che determina il numero di supplenze di docenze nella scuola), che radica la giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 68 d.leg. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29 d.leg. n. 80 del 1998, trasfuso nell'art. 63 d.leg. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle p.a. in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione; sono invece devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle p.a. nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, 1° comma, d.leg. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 d.leg. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privato. Spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo - ha precisato la Corte - le controversie nelle quali, pur  chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi; non può infatti operare in tal caso il potere di disapplicazione previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo, e non (come nella specie) una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento.


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