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Legge e giustizia: venerdì 29 marzo 2024
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LA COLPA DEL DIPENDENTE NON ESONERA L'IMPRENDITORE DALLA RESPONSABILITÀ PER L'INFORTUNIO SUL LAVORO - Tranne che nel caso di comportamento abnorme (Cassazione Sezione Lavoro n. 1331 del 17 febbraio 1999, Pres. Lanni, Rel. Filadoro).
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In caso di infortunio sul lavoro la colpa del dipendente può essere valutata per determinare una riduzione della responsabilità penale degli altri soggetti che abbiano contribuito a determinare l'infortunio, ma non può, quasi mai, esonerare completamente il datore di lavoro, il dirigente od il preposto dalle loro specifiche responsabilità, a meno che la condotta del lavoratore non si ponga come causa esclusiva dell'evento infortunistico. Nell'ipotesi di mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure imposte dall'art. 2087 codice civile, a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, l'eventuale colpa di quest'ultimo non elimina la responsabilità civile dell'imprenditore, la quale è esclusa solo nel caso di dolo del dipendente o di rischio elettivo generato da una attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di essa.
Ne consegue che l'eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, sul quale incombe l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità. Infatti, il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela della integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito, e non può invocare il concorso di colpa del lavoratore, perché egli ha il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo, nonostante la sua imprudenza e negligenza.
Con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
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