Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

PER LIMITARE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO, LA RICHIESTA DI PROVARE L'ALIUNDE PERCEPTUM PUO' ESSERE FORMULATA ANCHE IN GRADO DI RINVIO - Se si tratta di fatti sopravvenuti o conosciuti dopo la sentenza della Cassazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 21296 del 6 ottobre 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Curzio).

Ciro V. dipendente dalla s.r.l. Sopensan, licenziato per ragioni disciplinari nel 1997 ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Nola anche per violazione dell'art. 7 St. Lav. in quanto l'azienda aveva emesso il provvedimento prima che fossero decorsi cinque giorni dalla contestazione dell'addebito. Egli ha chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in base all'art. 18 St. Lav.. Il Pretore, con sentenza dell'ottobre 1998, ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Nola. La sentenza d'appello è stata però cassata, per violazione dell'art. 7 St. Lav., dalla Suprema Corte, con sentenza del luglio 2002 che ha rinviato la causa, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Napoli. Nel giudizio di rinvio, iniziato nel 2003, il lavoratore ha insistito, tra l'altro, nella richiesta di risarcimento del danno, precisando che esso andava determinato in misura pari alla retribuzione maturata con effetto dal giorno del licenziamento; all'udienza di discussione, svoltasi nel 2004, l'azienda ha prodotto un "dossier informativo" diretto a dimostrare che l'ex dipendente, nel periodo successivo al licenziamento, aveva lavorato per altri percependo la relativa retribuzione, che pertanto andava dedotta all'importo del risarcimento in quanto aliunde perceptum; sul punto l'azienda ha offerto una prova testimoniale. La Corte di Napoli ha respinto l'eccezione, rilevando che non vi era stata, da parte dell'azienda, allegazione e prova della esistenza di fatti sopravvenuti alla sentenza della Cassazione o di una sopravvenuta conoscenza di tali fatti. La società ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Napoli, tra l'altro, per non avere dato ingresso alla sua eccezione di aliunde perceptum ed alla relativa prova.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 21296 del 6 ottobre 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Curzio) ha rigettato il ricorso. Effettivamente - ha osservato la Corte - quella di aliunde perceptum non può essere considerata eccezione in senso stretto e può essere sollevata persino in sede di giudizio di rinvio, ma come è stato affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1099 del 3 febbraio 1998, essa deve essere introdotta ritualmente, nel senso, cioè, che le relative circostanze possono essere dedotte anche nel corso del procedimento ma solo nel rispetto di un principio di "tempestività di allegazione della sopravvenienza", ossia di necessario impiego, sotto pena di decadenza, del primo atto difensivo utile successivo. Tale affermazione comporta una serie di conseguenze; la prima è che le richieste istruttorie devono tendere alla dimostrazione di fatti specificamente indicati, e non possono risolversi nella richiesta di un'indagine conoscitiva per accertare se il lavoratore dopo il licenziamento abbia eventualmente svolto un'attività retributiva. Quest'ultima si risolverebbe in un'indagine esplorativa che, in quanto tale, è inammissibile. La seconda è che se la deduzione risulta essere stata formulata nel solo giudizio di rinvio, è necessario che sia indicato "il momento di acquisizione della notizia da parte del datore di lavoro, al fine di consentire una verifica sulla tempestività dell'allegazione". Quindi è possibile formulare l'eccezione anche in sede di giudizio di rinvio per la prima volta, ma tale allegazione deve contenere l'indicazione del momento di acquisizione della notizia, in modo da consentire di verificare che la circostanza sia sopravvenuta o quanto meno che sopravvenuta sia la notizia della stessa alla parte che formula l'eccezione. La Corte d'Appello di Napoli - ha osservato la Cassazione - ha pertanto correttamente respinto l'eccezione sulla base della constatazione che non vi è stata allegazione e prova della esistenza di fatti sopravvenuti alla sentenza di cassazione o di una conoscenza sopravvenuta solo in tale epoca.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it