Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

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LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL LODO ALFANO E' DEL TUTTO COERENTE CON QUELLA SUL LODO SCHIFANI - Esiste una gerarchia di valori.

13 ottobre 2009 - In attesa di conoscere la motivazione della decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del c.d. lodo Alfano per contrasto con gli articoli 3 e 138 della Costituzione, si può sin d'ora affermare che i rilievi di incoerenza e di slealtà rivolti alla Consulta dal presidente del Consiglio e da atri personaggi, oltre ad appartenere a una cultura estranea allo Stato di diritto non hanno alcuna giustificazione né trovano appiglio nel comportamento tenuto dalla Corte. Si è detto che, bocciando il lodo Alfano anche per violazione dell'art. 138 Cost., ovvero per essere stato introdotto con legge ordinaria e non con il procedimento previsto per la modifica della Costituzione, la Consulta si sarebbe posta in contrasto con l'orientamento espresso nella precedente sentenza (n. 24 del 2004) relativa al c.d. lodo Schifani, ove tale profilo di illegittimità non sarebbe stato ravvisato. Non è vero. Nella motivazione della sentenza n. 24 del 2004 è stata affermata l'esistenza di una gerarchia di valori, a seconda che essi possano o meno considerarsi fondamentali, ovvero protetti dalla Costituzione: "Nel caso in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto prevalente l'esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle attività comune alle cariche in questione. Alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali". La Corte ha dunque chiaramente attribuito al principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione una caratura diversa da quella rinvenibile nell'esigenza di tutelare alcune funzioni. Ciò sta a significare che, se si vuole attribuire alla tutela di tali funzioni un valore fondamentale, è necessario modificare la Costituzione. E' comprensibile perciò che la Corte abbia ritenuto superfluo rilevare espressamente, nella sentenza n. 24/2004, il contrasto del lodo Schifani con l'art. 138 della Costituzione, dichiarando assorbito tale profilo. Poiché il legislatore ha dimostrato di non voler comprendere il chiaro significato della pronuncia sul lodo Schifani, tornando a percorrere una strada sbagliata, la Corte ha ora ritenuto necessario esplicitare ulteriormente il suo orientamento per scoraggiare nuovi tentativi di aggirare la Costituzione. (D. d'A)


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