Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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LA TRASMISSIONE TELEVISIVA DEL PROCESSO A CARICO DI UN PEDOFILO PUÒ NUOCERE ALLO SVILUPPO PSICHICO E MORALE DEI MINORI - Se ne emergono fatti particolarmente drammatici (Cassazione Sezione Prima Civile n. 6759 del 6 aprile 2004, Pres. Losavio, Rel. Di Palma).

Il 24 novembre del 1997 il programma televisivo "Un giorno in Pretura", diffuso da Rai Tre alle 20,40, è stato dedicato alla trasmissione della fase dibattimentale del processo penale a carico di un pedofilo per l'uccisione di due bambini di Foligno. Il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria ha ritenuto che la Rai si sia così resa responsabile della violazione dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990 n. 223 che vieta di trasmettere "programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuite o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità"; pertanto ha inflitto alla Rai la sanzione amministrativa di lire 25 milioni. L'azienda ha chiesto al Pretore di Roma l'annullamento del provvedimento, sostenendo che il Garante aveva erroneamente interpretato l'art. 15 L. n. 223/90 e che il contenuto del programma non era sanzionabile. Secondo l'azienda la legge andava interpretata nel senso che il divieto concernesse soltanto le specifiche ipotesi di scene di violenza gratuita o pornografiche ovvero tali da indurre ad atteggiamenti di intolleranza discriminatoria. Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, subentrato al Pretore, con sentenza del dicembre 1999 ha respinto il ricorso dell'azienda, in quanto ha ritenuto che il divieto previsto dalla legge si riferisca ad ogni programma che possa nuocere allo sviluppo psichico e morale del minore e che nel caso in esame la nocività della trasmissione doveva ravvisarsi in particolare nella narrazione di fatti particolarmente drammatici fatta dall'omicida nel corso del processo; si trattava, ha rilevato il Tribunale "dell'omicidio di un bambino di quattro anni con sevizie ed atti di libidine sulla vittima e dell'omicidio premeditato, ad opera della stessa persona, di un bambino di tredici anni, colpito con spiedo a due punte e finito a ripetuti colpi di coltello dopo un tentativo di soffocamento, in entrambi i casi con occultamento dei cadaveri, gettati in una discarica". La Rai ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza del Tribunale di Roma per difetto di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 6759 del 6 aprile 2004, Pres. Losavio, Rel. Di Palma) ha rigettato il ricorso. Le disposizioni recate dall'art. 15 L. n. 223/90 - ha affermato la Corte - rappresentano la sintesi evidente della precedente elaborazione normativa in materia - effettuata in sede internazionale e comunitaria (soprattutto con riferimento alla Direttiva del 1989, di cui la legge n. 223 del 1990 costituisce, per più versi, puntuale ed esplicita attuazione) - e sono chiaramente volte alla tutela dello "sviluppo fisico, psichico e morale" del minore nei suoi rapporti con il medium radiotelevisivo ed alla protezione dello stesso da qualsiasi trasmissione o programma che sia idoneo ad arrecarvi pregiudizio; in altri termini, anche a fondamento delle disposizioni in esame - come in moltissime altre discipline riguardanti la persona minorenne - sta il riconoscimento del legislatore che questa, in ragione della sua "mancanza di maturità fisica ed intellettuale", ha bisogno "di una protezione e di cure particolari", al fine "dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità" (tali espressioni sono contenute nel "preambolo" della Convenzione sui Diritti del Fanciullo). Il particolare medium radiotelevisivo, per le sue note caratteristiche e per i suoi effetti - ha osservato la Corte - costituisce, da tempo e sempre più, insieme ad altri mezzi di comunicazione interpersonale e di massa (quale "Internet" in tutte le sue applicazioni), una delle componenti più importanti ("accanto", ad esempio, alla famiglia ed alla scuola) nello "sviluppo psichico e morale" del minore: vale a dire, nei processi di "svolgimento" e di "formazione" della personalità del minore stesso e, quindi, di "costruzione" dei suoi modelli di pensiero e di comportamento. In secondo luogo - ha osservato la Corte - non può esservi dubbio che la struttura lessicale del comma 10 dell'art. 15 mostra con chiarezza la prefigurazione di distinte e molteplici fattispecie di illecito amministrativamente sanzionato; infatti, il divieto di trasmissione di programmi radiotelevisivi ivi previsto si riferisce particolarmente: a) alla trasmissione di programmi "che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori"; b) alla trasmissione di programmi "che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche"; c) alla trasmissione di programmi "che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità". A riprova di ciò - ha rilevato la Corte - è sufficiente richiamare il testo dell'art. 22 della Direttiva comunitaria del 1989, ove si distinguono nettamente le tre ipotesi; è appena il caso di precisare che, mentre l'ipotesi sub a) si riferisce specificamente ed esclusivamente alla tutela dei minori, quelle sub b) e sub c), pur potendo essere riferite anche alle persone minorenni, sono volte ad escludere tout court la trasmissione di programmi, che, in quanto immediatamente collidenti con principi e valori riconosciuti e garantiti (anche) dalla Costituzione in relazione (non soltanto al singolo individuo, ma) a tutta la comunità nazionale, sono considerati nocivi per l'intera collettività. La Corte ha anche escluso che nel caso in esame potesse configurarsi l'esimente dell'esercizio del diritto di informazione.


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