Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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LA PRESCRIZIONE IN SETTE ANNI E MEZZO DELL'ILLECITO DISCIPLINARE DEL GIORNALISTA DEVE ESSERE RITENUTA CONFORME ALLA COSTITUZIONE - In applicazione del principio della durata ragionevole del processo (Cassazione Sezione Terza Civile n. 19299 del 17 dicembre 2003, Pres. Nicastro Rel. Lupo).

E' conforme alla Costituzione l'interpretazione data dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 9694 del 4 luglio 2002 all'art. 58 della legge professionale dei giornalisti (n. 69 del 3.2.1963) secondo cui la prescrizione dell'illecito disciplinare decorre sia nella fase amministrativa che in quella giurisdizionale del procedimento, onde, spirato il termine massimo di sette anni e mezzo dal fatto senza che la commissione dell'illecito sia stata definitivamente accertata, il processo non può proseguire e la sopravvenuta prescrizione deve essere rilevata e dichiarata anche d'ufficio. Questa interpretazione è coerente con il diritto dell'incolpato a una durata ragionevole del processo richiesta sia dall'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sia dall'art. 111 della Costituzione.


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