Legge e giustizia: marted́ 16 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

CRITERI DI SCELTA STABILITI CON ACCORDO SINDACALE IN CASO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO - Possono essere diversi da quelli previsti dalla legge n. 223 del 1991 (Cassazione Sezione Lavoro n. 1335 del 17 febbraio 1999, Pres. De Tommaso, Rel. Amoroso).

In caso di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dall'art. 5 L. n. 223 del 1991, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire, a meno che il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ed esaustivo ad uno dei settori dell'azienda, nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità e di livello similare. Una deroga a tale principio è possibile solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in -caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico-produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati. Peraltro con accordo sindacale possono essere determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge, ferma restando l'osservanza del principio di non discriminazione. L'accordo sindacale può legittimamente prevedere che la scelta vada operata reparto per reparto e non già con riferimento all'intera azienda.


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