Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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L'AZIONE CIVILE PER RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVATO DA NOTIZIE DIFFUSE ATTRAVERSO LA TELEVISIONE PUÒ ESSERE PROPOSTA ANCHE DAVANTI AL TRIBUNALE DEL LUOGO OVE IL DANNEGGIATO È DOMICILIATO - Nuovo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cassazione Sezione Terza Civile n. 22586 del 1 dicembre 2004, Pres. Vittoria, Rel. Segreto).

Nel giugno del 2000 i telegiornali TG5, TG4 e Studio Aperto, appartenenti alla S.p.A. R.T.I., hanno dato la notizia dell'arresto, per traffico di droga e riciclaggio, di Stefano R. e Vito E., imprenditori domiciliati in Bologna. Costoro hanno convenuto in giudizio la R.T.I. davanti al Tribunale Civile di Bologna, sostenendo che la notizia diffusa aveva causato loro un grave danno, in particolare in Emilia; essi hanno chiesto pertanto la condanna della emittente al risarcimento. La S.p.A. R.T.I. ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna sostenendo che la causa avrebbe dovuto essere promossa a Roma, ove essa ha la sede legale, ovvero a Milano dove i telegiornali vengono realizzati e diffusi. Il Tribunale di Bologna ha affermato, con sentenza, la sua competenza. La R.T.I. ha proposto ricorso in Cassazione per regolamento di competenza, richiamando la giurisprudenza secondo cui sulla domanda di risarcimento del danno per lesione della reputazione prodotta da una trasmissione televisiva è competente a decidere in base all'art. 20 cod. civ., il giudice del luogo dove sono situati gli studi televisivi nei quali è stato realizzato e diffuso il programma, perché è in tale luogo che la notizia diviene pubblica e perciò idonea a pregiudicarne l'altrui diritto (Cass. n.ri 7899 e 9369 del 2000).

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 22586 del 1 dicembre 2004, Pres. Vittoria, Rel. Segreto), mutando il suo precedente orientamento, ha rigettato il ricorso, dichiarando la competenza per territorio del Tribunale di Bologna, in base all'art. 20 cod. civ. secondo cui "per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio".

Il luogo in cui sorge l'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale - ha affermato la Corte - non è il luogo in cui si è verificato il fatto lesivo, ma il luogo in cui si è prodotto il danno conseguenziale patrimoniale o non patrimoniale. Tale luogo va identificato in quello dove all'epoca in cui i danni si sono prodotti il soggetto danneggiato aveva il suo domicilio: ciò perché, essendo il domicilio "la sede principale degli affari e degli interessi" (art. 43 cod. civ.), è quello il luogo "principale" in cui si sono verificati gli effetti negativi, patrimoniali e non, dell'offesa alla reputazione.


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