Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE, DIVULGAZIONE, CRITICA E DENUNCIA POLITICA SVOLTE DAI MEMBRI DEL PARLAMENTO, CHE SECONDO LA LEGGE 20 GIUGNO 2003 N. 140, SONO INSINDACABILI, ANCHE SE SVOLTE AL DI FUORI DELLE CAMERE, DEVONO COMUNQUE RISULTARE IN CONNESSIONE CON L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PARLAMENTARI - Esclusa qualsiasi forma di privilegio personale (Corte Costituzionale n. 120 del 16 aprile 2004, Pres. Zagrebelsky, Red. Mezzanotte e Capotosti).

Il parlamentare M.D. in un'intervista pubblicata nell'ottobre 1999, riferendosi ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo ha detto: "Sono dei pazzi, pazzi come Milosevic". Per questo, in seguito a querela presentata dal titolare e da alcuni sostituti della Procura palermitana, egli è stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale penale di Roma con l'imputazione di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Nel corso dell'udienza dibattimentale del 1 luglio 2003 la difesa dell'imputato ha eccepito l'insindacabilità, ex art. 68 Cost., delle dichiarazioni oggetto dell'imputazione, chiedendo l'applicazione della sopravvenuta legge 20 giugno 2003 n. 140, art. 3, secondo cui l'insindacabilità prevista dall'art. 68 della Costituzione per le opinioni espresse da parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni si applica anche per ogni altra attività "di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento". Il Tribunale di Roma, IV Sezione Penale, con ordinanza del 10 luglio 2003 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003 n. 140 denunciandone il contrasto con gli articoli 68 (immunità parlamentare), 3 (principio di eguaglianza) e 24 (tutela dei diritti) della Costituzione. Analoghe questioni sono state sollevate dai Tribunali di Milano e di Bologna.

I giudici dei tre Tribunali hanno sostenuto che, con la legge n. 140/2003, la portata dell'immunità prevista dall'art. 68 Cost. è stata indebitamente ampliata, in quanto, con norma ordinaria, è stata prevista la non punibilità dei parlamentari anche per affermazioni diffamatorie non inerenti all'esercizio della loro funzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 120 del 16 aprile 2004 ha dichiarato non fondata la questione sollevata, in quanto ha escluso che la legge n. 140/2003 possa essere interpretata nel senso, ampliativo, ravvisato dai tre Tribunali. La Corte ha ritenuto che con tale provvedimento il legislatore si sia limitato ad esplicitare i criteri già affermati dalla giurisprudenza costituzionale nell'interpretazione dell'art. 68 Cost. Nonostante le evoluzioni subite nel tempo da tale giurisprudenza - ha affermato la Corte - da essa è enucleabile il limite delle prerogative dell'insindacabilità nel senso che questa non può mai trasformarsi in un privilegio personale; per tale ragione l'itinerario della giurisprudenza della Corte si è sviluppato attorno alla nozione del c.d. "nesso funzionale", che solo consente di discernere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare.

Certamente - ha affermato la Corte - rientrano nella sfera dell'insindacabilità tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari, mentre, per quanto attiene alle attività non tipizzate, esse si debbono tuttavia considerare "coperte" dalla garanzia di cui all'art. 68, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche "innominati", ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica (cfr. sentenze n. 56 del 2000, n. 509 del 2002 e n. 219 del 2003). Ciò che rileva, ai fini dell'insindacabilità - ha precisato la Corte - è dunque il collegamento necessario con le "funzioni" del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma "innominata" sul piano regolamentare; sotto questo profilo non c'è perciò una sorta di automatica equivalenza tra l'atto non previsto dai regolamenti parlamentari e l'atto estraneo alla funzione parlamentare, giacché deve essere accertato in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l'atto in questione come "espressione di attività parlamentare".

E' in questa prospettiva - ha affermato la Corte - che va effettuato lo scrutinio della disposizione denunciata: le attività di "ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica" che appunto il censurato art. 3, comma 1, riferisce all'ambito di applicazione dell'art. 68, primo comma, non rappresentano, di per sé, un'ipotesi di indebito allargamento della garanzia dell'insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, proprio perché esse, anche se non manifestate in atti "tipizzati", debbono comunque, secondo la previsione legislativa e in conformità con il dettato costituzionale, risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari; è appunto questo "nesso" il presidio delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi.

Così intesa - ha affermato la Corte - la disposizione censurata si sottrae ai vizi di legittimità addebitati: essa, infatti non elimina affatto il nesso funzionale e non stabilisce che ogni espressione dei membri delle Camere, in ragione del rapporto rappresentativo che li lega agli elettori, sia per ciò solo assistita dalla garanzia dell'immunità; è pertanto nella dimensione funzionale che le dichiarazioni in questione possono considerarsi insindacabili. Né, d'altra parte - ha aggiunto la Corte - ai fini dell'insindacabilità, la prospettata necessità della connessione tra attività di critica o di denuncia politica e atti di funzione parlamentare può essere inficiata dalla precisazione che tali attività possano essere state espletate "anche fuori del Parlamento"; tale precisazione, infatti, nulla aggiunge a quanto ormai è acquisito al patrimonio giurisprudenziale della Corte, che non ha mai limitato la garanzia alla sede parlamentare, giacché il criterio di delimitazione dell'ambito della prerogativa non è quello della "localizzazione" dell'atto, ma piuttosto, quello funzionale, cioè riferibile in astratto ai lavori parlamentari (cfr. sentenza n. 509 del 2002).


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