Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

LE DICHIARAZIONI DI NATURA DIFFAMATORIA RESE DA UN PARLAMENTARE CON RIFERIMENTO A VICENDE CHE ABBIANO FORMATO OGGETTO DI INTERROGAZIONI PRESENTATE DA SUOI COLLEGHI NON RIENTRANO NELL'AMBITO DELL'IMMUNITÀ GARANTITA DALL'ART. 68 COST. REP. - Anche dopo l'entrata in vigore della legge 20 giugno 2003 n. 140 (Corte Costituzionale n. 347 e n. 348 del 19 novembre 2004, Pres. Onida, Red. Bile).

Il senatore Marcello Pera, in un articolo pubblicato sul "Messaggero" del 14 gennaio 1999 con il titolo "I PM? Mostri a tre teste", ha attaccato la Procura della Repubblica di Milano, affermando, tra l'altro: "O le forze dell'ordine fanno quello che vogliono i PM e indagano nelle direzioni e nei modi da essi voluti, oppure sono nei guai. E' così che sono nati i casi Contrada e Mori a Palermo, dove si è visto che quando i poliziotti non si comportano come vogliono i PM, questi li fanno processare, condannare o rimuovere dal ministro compiacente". Il magistrato Giancarlo Caselli, procuratore capo della Repubblica di Palermo e i suoi sostituti Vittorio Teresi e Antonio Ingroia hanno querelato il sen. Pera per diffamazione. Il querelato ha reagito dichiarando all'agenzia giornalistica ANSA, nel giugno del 1999, che la querela costituiva "un'iniziativa intimidatoria stabilita a freddo e per ragioni politiche" e che "il Caselli si muove così perché è sicuro di avere l'appoggio incondizionato del Governo; Caselli ha dimostrato di essere completamente privo di carattere intellettuale". Con riferimento a queste dichiarazioni Caselli ha querelato una seconda volta Pera per diffamazione. Ne sono seguiti due procedimenti penali davanti al Tribunale di Roma. Il Senato, con due deliberazioni assembleari del 31 maggio 2000, ha dichiarato che i fatti per i quali erano in corso i due processi costituivano manifestazione di opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle funzioni Parlamentari ed erano pertanto insindacabili in base all'art. 68 Cost. Rep. Nei confronti di queste delibere sono stati promossi, davanti alla Corte Costituzionale, due giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: rispettivamente dalla IV Sezione Penale del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con ordinanza del 9 gennaio 2001 nel processo relativo alla prima querela e dal Giudice dell'udienza preliminare con ordinanza dell'11 gennaio 2001 nel processo relativo alla seconda querela. Successivamente è entrata in vigore la legge 20 giugno 2003 n. 140 (recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione) secondo cui l'immunità dei parlamentari in materia di manifestazione del pensiero "si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento".

La Corte Costituzionale con due sentenze, n. 347 e n. 348, depositate il 19 novembre 2004 (Pres. Onida, Red. Bile) ha annullato le due deliberazioni di insincabilità adottate dal Senato nella seduta del 31 maggio 2000. Nella motivazione della sentenza n. 347, concernente la prima querela, la Corte ha ricordato l'orientamento in precedenza espresso nella sentenza n. 20 del 2004, con la quale essa ha escluso che la legge n. 140 del 2003 abbia ampliato l'ambito dell'immunità garantita ai parlamentari dall'art. 68 Cost. Rep. La Corte ha pertanto affermato che sono tuttora applicabili i principi da essa affermati nella sentenza n. 10 e 11 del 2000 secondo cui le opinioni espresse dal parlamentare fuori dal Parlamento rientrano nell'area dell'insindacabilità solo se costituiscono "divulgazione e riproduzione" di attività parlamentari, da lui svolte.

La Corte ha escluso che, prima della pubblicazione dell'articolo oggetto della prima querela, il sen. Pera abbia presentato interrogazioni parlamentari attinenti alle questioni in esso sollevato. Essa ha ritenuto irrilevante il fatto che le vicende di Mori e Contrada avessero formato oggetto di interrogazioni parlamentari presentate dai senatori Centaro, Milio e Caruso. L'art. 68 della Costituzione - ha osservato la Corte - esplicitamente collega l'immunità del singolo parlamentare alle opinioni da lui espresse ed ai voti da lui dati esplicando le sue funzioni, e così evoca la natura personale della responsabilità cui altrimenti egli sarebbe esposto, secondo una correlazione soggettiva che è indefettibile per la responsabilità penale e costituisce la regola generale per quella civile e amministrativa. Coerentemente, anche l'estensione dell'immunità alle dichiarazioni rese all'esterno della sede parlamentare, riproduttive e divulgative di atti costituenti esercizio di funzioni parlamentari, non può che riferirsi agli atti che il medesimo parlamentare riproduce e divulga, con la conseguente irrilevanza di quelli posti in essere non da lui, ma da altri membri del Parlamento.

Ciò non toglie però - ha osservato la Corte - che questi atti  (pur irrilevanti nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto inidonei a rendere operante la garanzia di insindacabilità e quindi a impedire che il membro del Parlamento sia chiamato a rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria delle dichiarazioni fatte fuori della sede parlamentare) ben possano rilevare in tale diverso giudizio, nel quale il giudice deve, tra l'altro, accertare se le dichiarazioni del parlamentare siano state eventualmente ispirate da intento politico e non diffamatorio. A questo fine può non essere privo di rilievo il fatto che il parlamentare (come nella specie ammette lo stesso Tribunale ricorrente) abbia nel suo scritto, in relazione al quale è tratto a giudizio, riecheggiato opinioni emerse, sia pure ad opera di altri, in un dibattito parlamentare avente ad oggetto la stessa vicenda. Spetta al giudice - ha affermato la Corte - decidere se le dichiarazioni ascritte al parlamentare integrino gli estremi del reato, ovvero concretino la manifestazione del diritto di critica politica, di cui egli, al pari di qualsiasi altro soggetto, fruisce ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, ed in cui è certamente compresa anche la critica nei confronti dell'operato della magistratura.

Analoghe considerazioni la Corte ha svolto nella motivazione della sentenza n. 348 del 19 novembre 2004 concernente la seconda querela. Anche in questo caso - ha osservato la Corte - manca del tutto la riproduzione o divulgazione di una precedente attività parlamentare rispetto alla quale la dichiarazione in esame presenti una "sostanziale identità di contenuti", tale da comportare un <<nesso funzionale>>; la polemica sulla giustizia, con il riferimento più specifico alla Procura di Palermo ed ai ROS, vale tutt'al più ad individuare il contesto di dibattito politico in cui le dichiarazioni suddette si inseriscono, che può essere eventualmente indicativo di un'attività di critica politica, valutabile dal giudice penale in ragione della sua possibile idoneità a scriminare l'illecito.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it