Legge e giustizia: marted́ 16 aprile 2024

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PER LE CAUSE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA RADIOTELEVISIONE E DELLA STAMPA E' COMPETENTE PER TERRITORIO IL GIUDICE DEL LUOGO DOVE IL DANNEGGIATO RISIEDE O HA IL DOMICILIO - In base all'art. 20 cod. proc. civ. (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 21661 del 13 ottobre 2009, Pres. Carbone, Rel. Salmè).

Carmine D., residente a Napoli, ha chiesto al locale Tribunale di condannare la s.p.a. RTI, Reti Televisive Italiane, al risarcimento del danno per il contenuto, ritenuto diffamatorio, di una puntata della trasmissione televisiva "Le Iene". La RTI, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, sostenendo che l'azione avrebbe dovuto essere proposta davanti al Tribunale di Milano, città ove si trovava il centro di produzione da cui la trasmissione era stata diffusa. Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva, pronunciata nel marzo 2007, ha affermato la propria competenza affermando che, ai fini della competenza territoriale in materia, occorre fare riferimento alla sede principale degli affari e degli interessi del danneggiato e quindi al luogo in cui presumibilmente si verificano gli effetti dannosi negativi, patrimoniali e non patrimoniali, dell'offesa alla reputazione. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione, per regolamento di competenza. La causa è stata assegnata alle Sezioni Unite Civili essendosi determinato in materia, nell'ambito delle sezioni semplici, un contrasto di giurisprudenza.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 21661 del 13 ottobre 2009 (Pres. Carbone, Rel. Salmè) hanno dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli, affermando il principio che, in base all'art. 20 cod. proc. civ., per le controversie in materia di risarcimento del danno da diffamazione non solo a mezzo della radiotelevisione, ma anche a mezzo della stampa, deve ritenersi competente per territorio il giudice del luogo ove risiede o ha domicilio il danneggiato. Nell'ambito delle lesioni dei diritti della persona, costituzionalmente garantiti - ha osservato la Corte - alla concezione del danno risarcibile come danno-evento, consistente nella lesione in sé del valore costituzionalmente garantito si è sostituita quella di danno-conseguenza nella quale il risarcimento ha ad oggetto il pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, conseguente alla lesione. Ne deriva che, a differenza da quanto ritenuto dall'orientamento più risalente, l'obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, non solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente. Ulteriore conseguenza che deriva da una corretta individuazione della struttura dell'obbligazione risarcitoria è non solo l'irrilevanza della mera pubblicazione dello stampato, ove dalla stessa non derivi anche un effettivo pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive dedotte, ma anche, del pari, l'irrilevanza della semplice produzione della trasmissione televisiva, essendo necessaria la messa in onda, così come l'irrilevanza della semplice allocazione della notizia o del giudizio su server, essendo invece rilevante l'accesso effettivo alla rete. Rispetto alla televisione e a internet (così come alla messa in rete delle note di agenzie giornalistiche), media che diffondono le notizie e i giudizi "a raggiera" e, sostanzialmente, in modo contestuale - ha affermato la Corte - non può quindi operare la presunzione di priorità temporale della pubblicità della notizia che si verifica nel luogo di stampa, e si pone, come si è effettivamente posta prioritariamente nell'esperienza giurisprudenziale, l'esigenza di identificare un unico luogo certo nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo. Tale luogo è certamente quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi "svolge la sua personalità" (art. 2 Cost.). Pur non potendosi escludere che, in relazione alla notorietà della persona, il pregiudizio possa verificarsi anche altrove è certo che il domicilio è il luogo principale nel quale gli effetti negativi, patrimoniali e non patrimoniali si verificano. Inoltre, nel caso di diversità del luogo del domicilio e di quello della residenza, il pregiudizio può verificarsi cumulativamente in entrambi i luoghi con la conseguente facoltà dell'attore di adire sia il giudice del domicilio che quello, se diverso, della residenza.

La duplice esigenza di attribuire il rilievo non alla mera potenzialità dannosa, ma al pregiudizio effettivo e di individuare un unico luogo certo in cui si possa ritenere sorta l'obbligazione - ha affermato la Corte - consente di superare l'indirizzo risalente (che, nel caso di lesione della reputazione per mezzo della stampa, ha identificato tale luogo con quello della pubblicazione) attribuendo valore decisivo anche in tal caso al domicilio (e alla residenza) del danneggiato. In tema di competenza territoriale sulle domande di natura risarcitoria (contrattuali o extracontrattuali) è dato d'altra parte enucleare - ha aggiunto la Corte - un principio generale fondato sull'esigenza di riequilibrare sul piano processuale, attraverso la previsione di un foro facoltativo coincidente con il domicilio dell'attore, lo squilibrio tra le parti in causa in favore delle parte socialmente più debole.


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