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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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VERIFICA DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - Deve essere eseguita con riferimento al momento della sua comunicazione e non a quello della cessazione del rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 874 del 2 febbraio 1999, Pres. Buccarelli, Rel. Mercurio).
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Il licenziamento, essendo qualificabile come negozio unilaterale ricettizio, è assoggettato alla norma dell’art. 1334 cod. civ., secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del soggetto cui sono destinati. Il licenziamento, pertanto, quale atto produttivo dell’estinzione del rapporto di lavoro, deve ritenersi posto in essere e perfezionato nel momento in cui il lavoratore riceve la relativa intimazione da parte del datore di lavoro. Sicchè la verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano l’esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato, cioè a dire con riferimento al momento della comunicazione al destinatario della volontà con esso manifestata, e non già con riguardo, ove il licenziamento sia stato intimato con preavviso, al successivo momento della scadenza del preavviso stesso. © 2007 www.legge-e-giustizia.it |
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