Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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I NONNI NON SONO LEGITTIMATI A INTERVENIRE IN UN GIUDIZIO DI SEPARAZIONE FRA I GENITORI DEI LORO NIPOTI - Anche se la legge ha valorizzato il loro ruolo (Cassazione Sezione Prima Civile n. 22081 del 16 ottobre 2009, Pres. Luccioli, Rel. Dogliotti).

I nonni non sono legittimati ad intervenire come parti interessate in un giudizio di separazione coniugale per ottenere che si tenga conto, nella decisione sull'affidamento dei figli minori, del loro interesse a mantenere i rapporti con i nonni ed i cuginetti. Come è noto, la legge 8 febbraio 2006 n. 64 ha riconosciuto e valorizzato il ruolo degli ascendenti e degli altri parenti di ciascun ramo genitoriale, affermando all'art. 155, comma primo, cod. civ. il diritto del figlio minore di conservare, nel regime di separazione personale (o di divorzio) dei genitori, rapporti significativi con i medesimi. E' al riguardo opportuno ricordare che la rilevanza ed il valore affettivo ed educativo del vincolo che lega i nonni ai nipoti erano stati da tempo riconosciuti nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che aveva avuto occasione di affermare che l'interruzione dei rapporti fondati su tale legame familiare può trovare giustificazione soltanto in presenza di gravi e comprovate ragioni. La disciplina introdotta dalla novella richiamata non vale tuttavia ad incidere sulla natura e sull'oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e sui diritti delle parti in essi coinvolti. Va rilevato al riguardo che il secondo comma dello stesso art. 155 cod. civ. riformato demanda al giudice l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, per realizzare la finalità indicata dal primo comma, assumendo come esclusivo parametro di riferimento l'interesse morale e materiale della prole. Come è evidente, l'affermazione del diritto del minore a conservare rapporti significativi con i nonni e gli altri congiunti affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nella articolazione dei provvedimenti da adottare, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata, ma tale elemento attiene pur sempre all'oggetto e all'assenza dell'apprezzamento demandato allo stesso giudice, da svolgere - come già ricordato - sulla base non solo delle deduzioni delle parti, ma anche dell'apporto fornito dal pubblico ministero e degli altri elementi acquisiti di ufficio.

L'avere il legislatore del 2006 sancito la titolarità da parte del minore del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei di provenienza genitoriale non è dunque sufficiente, in mancanza di una previsione normativa - come quella introdotta con la legge n. 149 del 2001, che ha previsto che nei procedimenti in materia di adottabilità ed in quelli di cui all'art. 336 cod. civ. il minore sia presente in giudizio assistito da un difensore - a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati ad essere parti. Del tutto coerentemente l'art. 155 ter cod. civ., introdotto dalla legge di riforma, attribuisce ai soli genitori il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni economiche che li riguardano, così come l'art. 709 ter cod. proc. civ. fa riferimento, nel disciplinare la soluzione delle controversie in sede di separazione o di divorzio in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento, alle controversie insorte tra i genitori, i quali pertanto restano gli unici soggetti cui è affidata la legittimazione sostitutiva all'esercizio dei diritti dei minori. In questa prospettiva vanno all'evidenza negate le condizioni richieste dalla legge per l'intervento ad adiuvandum coltivato dagli attuali resistenti, tenuto conto che, come è noto, la legittimazione a detto intervento presuppone la titolarità nel terzo di una situazione giuridica in relazione di connessione - da individuarsi in termini di pregiudizialità dipendenza - con il rapporto dedotto in giudizio tale da esporlo ai c.d. effetti riflessi del giudicato, e che non è configurabile un interesse proprio all'attuazione di un diritto del minore, che nel giudizio non è parte.


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