Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LIMITI ALLA REGOLA DELLA INTANGIBILITÀ DEI DIRITTI QUESITI DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - Non si applica alle condizioni di acquisto di diritti futuri (Cassazione Sezione Lavoro n. 2429 del 17 marzo 1999, Pres. Buccarelli, Rel. Vigolo).

La regola dell’intangibilità dei diritti quesiti impedisce alle organizzazioni sindacali di incidere, mediante contratti collettivi, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori, tranne che esse agiscano in base ad uno specifico mandato ovvero che i loro atti vengano ratificati. Questo principio non si applica alla distinta ipotesi in cui il contratto collettivo venga a incidere su posizioni non ancora qualificabili come di diritto soggettivo e si limiti a regolare le condizioni di acquisto di diritti futuri (ad esempio: salario non maturato, contingenza non ancora scattata). In questo caso si pone solo un problema di rapporti tra contratti collettivi. In proposito la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che in ipotesi di successione di contratti collettivi le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole ex art. 2077 cod. civ., che riguarda il rapporto tra contratto collettivo e individuale.


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