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Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024
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AFFERMANDO IL PRINCIPIO DI LAICITA' DELLO STATO LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SI E' RICHIAMATA ALLA GIURISPRUDENZA DELLA NOSTRA CORTE COSTITUZIONALE - Fondata sugli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 19 e 20 della Costituzione (Decisione del 3 novembre 2009, II Sezione, sulla questione dell'affissione del crocefisso nella aule scolastiche).
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Nella decisione del 3 novembre 2009 (II Sezione, causa Lautsi c. Italia) la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, affermando l'incompatibilità con la convenzione europea sui diritti e le libertà fondamentali delle disposizioni italiane che prevedono l'affissione del crocefisso nelle aule scolastiche, ha fatto riferimento alla giurisprudenza costituzionale italiana. Essa ha ricordato che in Italia la Corte Costituzionale con ordinanza del 15 dicembre 2004 n. 389 ha dichiarato di non poter pronunciare sulla legittimità della normativa in materia, trattandosi di provvedimenti amministrativi e non di legge. Tuttavia - ha rilevato il giudice europeo - la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato il principio della laicità dello Stato: "La Corte Costituzionale italiana nella sua sentenza n. 508 del 20 novembre 2000 ha riassunto la sua giurisprudenza affermando che dai principi fondamentali di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà di tutte le religioni davanti alla legge (art. 8) deriva che il comportamento dello Stato deve essere segnato dall'equidistanza ed imparzialità, senza attribuire importanza al numero degli aderenti a una religione o all'altra (sentenza n. 925/88, n. 440/95, n. 329/97) o all'ampiezza delle reazioni sociali alla violazione dei diritti dell'una o dell'altra (sentenza n. 329/97). L'uguale protezione della coscienza di ciascuna persona che aderisce a una religione è indipendente dalla religione scelta (sentenza n. 440/95) il che non è in contraddizione con la possibilità di un diverso regolamento dei rapporti fra lo Stato e le diverse religioni ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione. Una tale posizione di equidistanza e di imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte Costituzionale ha tratto dalle norme della Costituzione e che ha natura di "principio supremo" (sentenze n. 203/88, n. 259/90, 195/93, n. 329/97) che caratterizza lo Stato nel senso del pluralismo. Le credenze, culture e tradizioni diverse devono vivere insieme nell'eguaglianza e nella libertà (sentenza n. 440/95). Nella sentenza n. 203 del 1989, la Corte Costituzionale ha esaminato la questione del carattere non obbligatorio dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. In questa occasione essa ha affermato che la Costituzione contiene il principio di laicità (articoli 2, 3, 7, 8, 9, 19 e 20) e che il carattere confessionale dello Stato è stato espressamente abbandonato nel 1985, in virtù del Protocollo addizionale ai nuovi Accordi con la Santa Sede".
Se l'obbligo di affissione del crocefisso nelle scuole fosse stato affermato con un norma di legge, deve ritenersi che questa sarebbe dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, per contrasto con il principio di laicità dello Stato (D. d'A.)
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