Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

GLI ACCORDI IN SEDE DI SEPARAZIONE NON POSSONO IMPLICARE RINUNCIA ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO - Non è applicabile l'art. 5 della legge n. 898 del 1970 (Cassazione Sezione Prima Civile n. 23908 dell'11 novembre 2009, Pres. Luccioli, Rel. Felicetti).

Gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici anche in relazione al futuro ed eventuale divorzio, con rinuncia all'assegno divorzile, sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Pertanto la disposizione dell'art. 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987 - a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile può avvenire in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal Tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico - non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati secundum ius, non possono implicare rinuncia all'assegno di divorzio.


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