Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NON E' SUFFICIENTE CHE L'ATTO DI APPELLO CONSENTA DI INDIVIDUARE LE STATUIZIONI CONCRETAMENTE IMPUGNATE - Sono necessarie specifiche argomentazioni a sostegno delle censure (Cassazione Sezione Lavoro n. 23590 del 6 novembre 2009, Pres. Roselli, Rel. Zappia).

Nel processo del lavoro, in conformità con il sistema processualcivilistico vigente, l'appello non costituisce un giudizio nuovo ma una revisio prioris istantiae. L'art. 342 c.p.c. pone infatti l'onere della specificità dei motivi di appello, al fine di delimitare l'ambito della cognizione del giudice dell'impugnazione e di consentire un esame puntuale delle censure mosse alla sentenza impugnata. Tale onere è assolto solamente se l'atto di appello contiene articolate ragioni di censura su punti specifici e qualificanti della sentenza di primo grado, posto che il giudizio di appello ha natura di revisio prioris instantiae, alla stregua dei motivi di gravame, e non consente la mera generica richiesta di un nuovo giudizio, non configurandosi come "iudicium novum" avente effetto devolutivo generale ed illimitato. E pertanto l'atto di appello deve contenere una parte argomentativa volta a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della sua decisione: non è quindi sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, e del pari non è sufficiente il generico rinvio alle difese svolte in primo grado, ma è necessario che espliciti con sufficiente grado di specificità le proprie argomentazioni a confutazione delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata così da incrinarne il fondamento logico - giuridico, e che comunque riproponga con adeguato grado di specificità le argomentazioni poste a fondamento del proprio assunto; ciò coerentemente alle previsioni contenute nell'art. 434 c.p.c. il quale dispone che "il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell'art. 414".


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