Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Attualità, opinioni e commenti

LA RAI NON PUO' MANTENERE IN CONDIZIONI DI PRECARIATO LAVORATORI IMPIEGATI CON LE STESSE MANSIONI SVOLTE DAL PERSONALE IN ORGANICO PER LE ESIGENZE DELLA NORMALE PROGRAMMAZIONE - In base alla L. n. 230 del 1962 - Gli effetti della nuova legge (Cassazione Sezione Lavoro, sentenze n. 23758, 23759, 23760 del 10 novembre 2009, n. 23596 del 6 novembre 2009, n. 23871, 23874 dell'11 novembre 2009, Presidente Sciarelli, Relatori Zappia, Meliadò e Monaci).

Con una serie di decisioni depositate nei giorni scorsi o in corso di deposito la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha indicato alla RAI che essa non può pretendere di mantenere in condizioni di precariato personale impiegato nella normale programmazione con mansioni proprie della sua qualifica e scevre da qualsiasi peculiarità. Si tratta, fra le altre, delle sentenze n. 23758, n. 23759, n. 23760 del 10 novembre 2009 (Pres. Sciarelli, Rel. Zappia), relative a lavoratrici con mansioni rispettivamente di truccatrice, costumista, programmista regista, n. 23596 del 6 novembre 2009 e 23874 dell'11 novembre 2009 (Pres. Sciarelli, Rel. Meliadò) relative rispettivamente a una truccatrice parrucchiera e a una programmista regista, n. 23871 dell'11 novembre 2009 (Pres. Sciarelli, Rel. Monaci) concernente un operatore di ripresa. Si tratta di lavoratori assunti ripetutamente a tempo determinato con contratti riferiti all'art. 1, secondo comma, lettera c) della legge 18 aprile 1962 n. 230 che consentiva l'apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato "alle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici ovvero a specifici programmi radiofonici e televisivi". I lavoratori avevano sostenuto che i contratti dovevano ritenersi a tempo indeterminato in quanto i programmi per i quali erano stati assunti erano privi del requisito di specificità, rientrando nella normale programmazione di intrattenimento, informazione etc. e le mansioni a loro assegnate non presentavano alcuna peculiarità essendo identiche a quelle normalmente svolte dal personale in organico a tempo indeterminato. Secondo la RAI a legittimare l'assunzione a termine era sufficiente l'individuazione, nei contratti, dei programmi cui i lavoratori erano addetti. La Suprema Corte ha ritenuto infondata la tesi aziendale confermando - come risulta dalla motivazione della sentenza n. 23760/09 analoga alle altre - la sua giurisprudenza secondo cui ai fini della legittimità dell'apposizione del termine è necessario che ricorrano i requisiti: a) della temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo, che non devono essere necessariamente straordinari od occasionali ma di durata limitata dell'arco di tempo della programmazione complessiva e quindi destinati ad esaurirsi (per cui non consentono l'utilizzazione di un lavoratore a tempo indeterminato); b) della specificità del programma, che deve essere quantomeno unico (anche se articolato in più puntate o ripetuto nel tempo) e presentare una sua connotazione particolare; c) della connessione reciproca tra specificità dell'apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo (il c.d. vincolo di necessità diretta), per cui il primo concorra a formare la specificità del secondo o sia reso necessario da quest'ultima specificità.

In altri termini - ha affermato la Corte - posto che il prescritto requisito della specificità del programma non ne implica la straordinarietà o la occasionalità, ma richiede che lo spettacolo o il programma siano destinati a sopperire ad una temporanea necessità, deve rilevarsi che anche un programma specifico e temporaneo - nella accezione sopra indicata - non legittima di per sé una assunzione a termine per prestazioni generiche o comunque reperibili attingendo all'organico stabile dell'impresa, che è viceversa consentita solo quando alla specificità dello spettacolo concorra necessariamente il peculiare apporto professionale, tecnico o artistico degli autori che lo realizzano, degli attori che lo interpretano, del personale che contribuisce alla realizzazione ed alla messa in onda, apporto che non è facilmente fungibile col contributo realizzabile dal personale a tempo indeterminato dell'impresa. In buona sostanza - ha osservato la Corte - lo spettacolo deve avere una durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall'azienda, per cui, essendo destinato a esaurirsi, lo spettacolo stesso non consente lo stabile inserimento del lavoratore nell'impresa; inoltre, il programma deve essere caratterizzato dalla atipicità o singolarità rispetto a ogni altro programma normalmente e correttamente organizzato dall'azienda nell'ambito della propria ordinaria attività radiofonica e televisiva. I due requisiti sono tra loro strettamente connessi perché solo se il programma è "specifico", e quindi dotato di proprie caratteristiche, idonee ad attribuirgli una propria individualità e unicità, esso si configura come un momento episodico dell'attività imprenditoriale, e quindi risponde anche al requisito della "temporaneità". E' necessario, inoltre, che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di "necessità diretta", anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicché non può considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contrato a tempo determinato la semplice qualifica tecnica o artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi; ossia è necessario che l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia indispensabile per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sia sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda.

Sempre nella sentenza n. 23760/09 la Corte ha escluso di potere accogliere la sollecitazione rivoltale dall'azienda a modificare il suo orientamento rendendo più agevole il ricorso alle assunzioni a tempo determinato. L'interpretazione della norma di legge sinora adottata dalla giurisprudenza di legittimità - ha osservato la Corte - appare corrispondere appieno al ragionevole equilibrio tra esigenze di garanzia di stabilità del rapporto di lavoro ed esigenze, anche culturali, della produzione di spettacoli e programmi radiotelevisivi, perseguito dal legislatore dell'epoca alla luce delle condizioni economiche e sociali esistenti, e resiste alla rivisitazione tentata dalla difesa della ricorrente principale, la quale propone una lettura della norma di legge, che in realtà anticipa i futuri possibili sviluppi della disciplina del contratto a tempo determinato. D'altro canto - ha affermato la Corte - l'auspicata rimeditazione di siffatto consolidato orientamento nel contesto del sistema vigente nel momento in cui viene compita l'operazione ermeneutica, trova un forte ostacolo nella legge 247 del 2007, art. unico, comma 39, che, modificando il D.lgs. n. 368 del 2001, art. 1 co. 1, sancisce, nel dettare nuove norme in materia di contratto a termine, il principio che il contratto di lavoro subordinato è di regola stipulato a tempo indeterminato, riaffermando, in tal modo, che il contratto a termine si pone, nel rapporto con quello a tempo indeterminato, come eccezione alla regola; di qui la difficoltà di accreditare, nell'attuale contesto normativo di riferimento, contrariamente a quanto sollecitato dalla RAI, una ipotesi interpretativa meno rigorista.

Pubblichiamo nella Sezione Documenti il testo integrale della motivazione sentenza n. 23760/09.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it