Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI NON SI APPLICA PER LE CONTROVERSIE RELATIVE AI CREDITI DI LAVORO IN SEDE FALLIMENTARE - Anche se sono trattate con il rito ordinario (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 24665 del 24 novembre 2009, Pres. Carbone, Rel. Salvago).

Anna G. dipendente della ditta Tartan, dopo il fallimento della datrice di lavoro ha chiesto al Tribunale di Napoli di essere ammessa al passivo, in via privilegiata, per un credito di lire 40 milioni circa a titolo di differenze di retribuzione e t.f.r.. Il Tribunale, Sezione Fallimentare, con sentenza del 16 maggio 2002 ha rigettato la domanda. La lavoratrice ha proposto appello con atto notificato il 25 giugno 2003, ritenendo applicabile la legge 7 ottobre 1969 n. 742 che ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 1 agosto al 15 settembre); nel suo caso pertanto il termine per l'appello, calcolando la sospensione verificatasi nel 2002, sarebbe scaduto il 30 giugno 2003, un anno e 45 giorni dopo il 16 maggio 2002. La Corte di Napoli, con sentenza del 22 dicembre 2003 ha dichiarato inammissibile l'appello, rilevando che esso avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di un anno, ovvero entro il 16 maggio 2003, in quanto, in base alla legge n. 742 del 1969, la sospensione feriale dei termini non si applica alle cause di lavoro. La Corte ha ritenuto irrilevante che la lavoratrice abbia agito in sede fallimentare, con applicazione del rito ordinario e non di quello previsto per le cause di lavoro. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Napoli per violazione di legge e sostenendo che, essendo stata trattata la causa con il rito ordinario, in sede fallimentare e non davanti al giudice del lavoro, doveva ritenersi applicabile la sospensione feriale dei termini. La causa è stata assegnata alle Sezioni Unite, essendosi determinato, in materia, un conflitto di giurisprudenza.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 24665 del 24 novembre 2009 (Pres. Carbone, Rel. Salvago) hanno rigettato il ricorso, affermando il seguente principio di diritto:

"In tema di sospensione dei termini nel periodo feriale l'art. 3 della L. 742 del 1969 nel disporre che la stessa non si applica alle controversie previste dagli articoli 409 e segg. cod. proc. civ. fa riferimento alla loro specifica natura avente per oggetto rapporti individuali di lavoro. Consegue che, in materia di procedure concorsuali, mentre in virtù del combinato disposto degli artt. 92 dell'ordinamento giudiziario e degli art. 1 e 3 della legge 742/1969, le controversie aventi per oggetto l'ammissione tardiva al passivo del fallimento, non si sottraggono, in linea generale, al regime della sospensione, quest'ultima va tuttavia esclusa ove le opposizioni stesse riguardino controversie in tema di crediti da lavoro, nonostante le stesse debbano essere trattate con il rito fallimentare."


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