Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL DECRETO DI CONCESSIONE DELLA CIGS PUO' ESSERE DICHIARATO ILLEGITTIMO PER MANCANZA DELLE PRESCRITTE COMUNICAZIONI PREVENTIVE - Anche se sia stato preceduto da accordi sindacali (Cassazione Sezione Lavoro n. 25319 del 1 dicembre 2009, Pres. De Luca, Rel. De Renzis).

Angelo L. dipendente della Fiat Auto S.p.A., è stato collocato in cassa integrazione il 18 gennaio 1994, con autorizzazione ministeriale, per un periodo di 23 settimane, successivamente prorogato sino al 31 ottobre 1994, quando il rapporto di lavoro è cessato per pensionamento anticipato. Nell'ottobre del 1998 egli ha chiesto al Tribunale di Nola di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di collocazione in cigs e la condanna dell'azienda a corrispondergli, per il periodo dal gennaio all'ottobre 1994, la differenza fra il trattamento in cigs e la normale retribuzione. A sostegno della domanda egli ha fatto presente che l'azienda non aveva attuato la rotazione dei lavoratori sospesi, così da consentire loro di alternarsi nell'attività lavorativa e non aveva preventivamente comunicato alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le ragioni della mancata attuazione di un meccanismo di rotazione. L'azienda si è difesa sostenendo che il provvedimento di collocazione in cigs aveva formato oggetto di due accordi con le organizzazioni sindacali. Il Tribunale ha rigettato la domanda, osservando tra l'altro che nessuno dei due accordi prevedeva la rotazione. Questa decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Napoli, che ha ritenuto illegittimo il provvedimento amministrativo di concessione della cigs, per vizi procedurali ravvisati nella mancanza delle comunicazioni preventive previste dall'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991 in materia di criteri di scelta e di mancata attuazione di un meccanismo di rotazione. La Corte ha inoltre escluso che gli accordi sindacali avessero sanato tali vizi, non essendo equivalenti alla previa comunicazione, sola misura idonea a consentire ai lavoratori di adottare le iniziative ritenute necessarie a tutela delle loro posizioni individuali. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Napoli per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 25319 del 1 dicembre 2009, Pres. De Luca, Rel. De Renzis) ha rigettato il ricorso. L'interpretazione del giudice di appello della disciplina normativa e delle disposizioni collettive - ha osservato la Corte -risulta sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi giuridici, essendo stata affermata la rilevanza dei vizi procedurali e la loro non sanabilità per mezzo di accordi con le organizzazioni sindacali.


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