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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Condizioni e modalità (Cassazione Sezione Lavoro n. 2353 del 16 marzo 1999, Pres. Amirante, Rel. Giannantonio).
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L'art. 4 del decreto 30 dicembre 1987 n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, dispone che i soggetti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno. L'importo della sanzione è determinato dalla stessa norma in un importo pari: a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributo o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; b) al tasso dello interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazione ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori; c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera a), semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori". L'applicazione dei criteri di cui alla lettera b) è subordinata, secondo la lettera della legge, a un duplice requisito: a) l’obiettiva incertezza circa la sussistenza dell'obbligo derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa; b) il versamento dei contributi o dei premi effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
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