Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

IL GIORNALISTA INTERVISTATORE È ESENTE DA RESPONSABILITÀ PER LE DICHIARAZIONI RESE DALL'INTERVISTATO, SE LE RIFERISCE CORRETTAMENTE - Quando si tratta di questioni di pubblico interesse (Cassazione Sezione Terza Civile n. 23366 del 15 dicembre 2004, Pres. Vittoria, Rel. Talevi).

Nel caso in cui il giornalista intervistatore si limiti a riferire parole effettivamente dette dell'intervistato senza modifiche o commenti, affinché possa parlarsi di legittima espressione del diritto di cronaca e si applichi quindi l'esimente dalla responsabilità civile per danni, debbono sussistere i seguenti elementi:

A) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché l'intervista sia stata raccolta in modo serio e diligente) circa il fatto che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista il soggetto intervistato ha effettivamente esposto le affermazioni in questione; verità che non è rispettata quando, pur essendo vere le affermazioni riferite, ne siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciute altre, idonee a mutare pesantemente il significato delle prime; ovvero quando, con il ricorso ad accostamenti suggestionanti di singole affermazioni dell'intervistato capziosamente scelte e/o mutamenti dell'ordine di esposizione delle medesime, si pervenga ad una presentazione dell'intervista oggettivamente idonea a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) una rappresentazione della realtà dell'intervista medesima falsa in tutto od in parte (rilevante);

B) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione in questione, derivante dalla qualità dei soggetti coinvolti, dalla materia in discussione o da altre caratteristiche dell'intervista.


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