|
Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024
|
IL GIORNALISTA INTERVISTATORE È ESENTE DA RESPONSABILITÀ PER LE DICHIARAZIONI RESE DALL'INTERVISTATO, SE LE RIFERISCE CORRETTAMENTE - Quando si tratta di questioni di pubblico interesse (Cassazione Sezione Terza Civile n. 23366 del 15 dicembre 2004, Pres. Vittoria, Rel. Talevi).
|
Nel caso in cui il giornalista intervistatore si limiti a riferire parole effettivamente dette dell'intervistato senza modifiche o commenti, affinché possa parlarsi di legittima espressione del diritto di cronaca e si applichi quindi l'esimente dalla responsabilità civile per danni, debbono sussistere i seguenti elementi:
A) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché l'intervista sia stata raccolta in modo serio e diligente) circa il fatto che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista il soggetto intervistato ha effettivamente esposto le affermazioni in questione; verità che non è rispettata quando, pur essendo vere le affermazioni riferite, ne siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciute altre, idonee a mutare pesantemente il significato delle prime; ovvero quando, con il ricorso ad accostamenti suggestionanti di singole affermazioni dell'intervistato capziosamente scelte e/o mutamenti dell'ordine di esposizione delle medesime, si pervenga ad una presentazione dell'intervista oggettivamente idonea a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) una rappresentazione della realtà dell'intervista medesima falsa in tutto od in parte (rilevante);
B) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione in questione, derivante dalla qualità dei soggetti coinvolti, dalla materia in discussione o da altre caratteristiche dell'intervista.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|