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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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NELL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE I GIUDIZI CRITICI DEVONO ESSERE MOTIVATI CON RIFERIMENTO A CIRCOSTANZE VERITIERE - Che siano di interesse generale (Cassazione Sezione Terza Civile n. 379 dell'11 gennaio 2005, Pres. Nicastro, Rel. Segreto).
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Mentre il giudizio critico su un fatto (inteso in senso ampio) è necessariamente soggettivo e può essere come tale condiviso o meno dai consociati, il fatto, presupposto ed oggetto della critica, deve corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, come nell'esercizio del diritto di cronaca. Inoltre, anche il diritto di critica è, come quello di cronaca, condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, all'osservanza del limite della continenza, che viene in considerazione non solo sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse; esso postula, inoltre, che il giudizio di disvalore incidente sull'onore e sulla reputazione sia espresso non in termini assiomatici, ma sia accompagnato da congrua motivazione. Peraltro, quando, come accade frequentemente, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta, sulla base dei soli criteri indicati, essenzialmente formali, dovendo, invece, lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti. Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto di critica, interesse che costituisce assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità della esimente dell'esercizio del diritto di critica.
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