Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

PRIMA DI PUBBLICARE UNA NOTIZIA, IL GIORNALISTA HA L'OBBLIGO DI CONTROLLARE L'ATTENDIBILITĄ' DELLA FONTE INFORMATIVA - A meno che essa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria (Cassazione Sezione Terza Civile n. 2271 del 4 febbraio 2005, Pres. Vittoria, Rel. Chiarini).

Il potere-dovere di raccontare accadimenti reali per mezzo della stampa, in considerazione del loro interesse per la generalità dei consociati, essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero, per esser legittimo, secondo la consolidata giurisprudenza, civile e penale, deve osservare le seguenti condizioni: a) la verità della notizia pubblicata; b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); c) la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza). Quanto al primo requisito soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa all'interesse pubblico dell'informazione e cioè alla ratio dell'art. 21 Cost., e riporta l'azione nel campo dell'operatività dell'art. 51 c.p., rendendo non punibile, nel concorso dei requisiti della pertinenza e della continenza, l'eventuale lesione della reputazione altrui. Perciò, se il presupposto dell'esistenza del diritto di cronaca è il principio della verità, che ne legittima l'esercizio - come sancito dall'art. 2, comma 1 dell'art. 2 della legge professionale 3.2.1963 n. 69, che esige il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri di lealtà e di buonafede - ne consegue che il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che essa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato.
            Pertanto, se egli pubblica una vicenda non vera e lesiva della reputazione altrui - diritto anch'esso costituzionalmente protetto dagli artt. 2 e 3 della costituzione - è responsabile dei danni derivanti dal reato di diffamazione a mezzo stampa a meno che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma, cod. pen. e cioè la sua buona fede (c.d. verità putativa del fatto), che non sussiste per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, ma necessita che egli dimostri sia i fatti e le circostanze che hanno reso involontario l'errore, sia di aver controllato con ogni cura professionale - da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - la fonte della notizia, assicurandosi della sua attendibilità, al fine di vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine alla verità dei fatti narrati. Viceversa l'affidamento riposto sulla fonte informativa non ufficiale è a suo rischio, perché egli ha il dovere di non appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative senza esplicare alcun controllo, altrimenti le diverse fonti propalatrici delle notizie, attribuendosi reciproca credibilità, finirebbero per rinvenire l'attendibilità in sé stesse.


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