Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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LA CRITICA È LECITA ANCHE SE NON SI RIFERISCE A PRECISI DATI FATTUALI - Il giudizio non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 6419 del 21 febbraio 2005, Pres. Providenti, Rel. Bruno).

Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in alcune sentenze tra cui Sezione Quinta Penale n. 2300 del 23 gennaio 2004 e n. 19334 del 5 marzo 2004, a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca, non si richiede che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo e il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati. Questa affermazione va non di meno intesa non già nel senso che la critica possa essere del tutto avulsa da ogni riferimento alla realtà sostanziale, ma nel senso che, proprio perché attività speculativa e congetturale, attraverso la lettura o la rivisitazione di fatti veri, la stessa non può pretendersi del tutto asettica, quasi fedele riproposizione di quegli accadimenti, perché,se così fosse, sarebbe cronaca e non già giudizio di valore. Insomma, la critica deve pur sempre riferirsi ad un determinato evento, sia esso artistico, socio-politico, storico, culturale, letterario o religioso, ma - per sua stessa natura - consiste nella rappresentazione, per l'appunto critica, di quello stesso fatto e, dunque, nella sua elaborazione. Ed il giudizio, che per definizione la sostanzia, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, in quanto è ineludibile espressione del retroterra culturale e formativo di chi lo formula e - nel caso della critica politica - anche delle sue opzioni ideologiche.


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