|
Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
|
IL SOGGETTO CONVENUTO IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE CIVILE, COME RESPONSABILE DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA, NON PUÒ INVOCARE L'ESIMENTE DELLA PROVOCAZIONE PREVISTA DALL'ART. 599 COD. PEN. - Né per escludere né per ridurre la responsabilità risarcitoria (Cassazione Sezione Terza Civile n. 20137 del 18 ottobre 2005, Pres. Duva, Rel. Trifone).
|
Il soggetto convenuto in giudizio davanti al giudice civile, come responsabile di diffamazione a mezzo stampa, non può invocare l'esimente della provocazione prevista dall'art. 599 cod. pen. La provocazione infatti, non può venire in evidenza per escludere o ridurre la responsabilità risarcitoria. In materia di ingiuria o diffamazione, tale esimente prevista dall'art. 599, secondo comma, del codice penale, rileva ai fini della punibilità dell'imputato e non anche ai fini della obbligazione di risarcimento dei danni e, in tale situazione, la obbligazione risarcitoria permane, sussistendo la illiceità civilistica nel fatto ingiurioso.
Inoltre, secondo quel che pure questa Corte ha già stabilito (Cass. n. 8911/95), in tema di responsabilità per fatto illecito doloso la norma dell'art. 1227 cod. civ. - richiamata dall'art. 2056, primo comma, stesso codice e concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato - non è applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta da cui deriva l'evento di danno che colpisce la persona offesa, va considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|