Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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OGNI INGIUSTA LESIONE DI UN VALORE INERENTE ALLA PERSONA PUŅ COSTITUIRE DANNO NON PATRIMONIALE RISARCIBILE - Anche se non si accerti l'esistenza di un reato (Cassazione Sezione Terza Civile  n. 20205 del 19 ottobre 2005, Pres. Duva, Rel. Talevi).

 Vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni: A) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (in tutto od in parte rilevante); B) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); C) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione.

Il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione alla reputazione non richiede che la responsabilità dell'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2059 cod. civ. (Corte cost., sentenza n. 233 del 2003) comporta che il riferimento al reato contenuto nell'art. 185, cod. pen., comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all'astratta previsione di una figura di reato; inoltre il danno non patrimoniale non può essere identificato soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati dal fatto illecito integrante reato, ma va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite  derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen.  


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