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Legge e giustizia: venerdì 29 marzo 2024
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NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA IL MAGISTRATO DEVE RISPETTARE ANCHE L'OBBLIGO DI IMPARZIALITÀ - In aggiunta agli altri limiti applicabili per qualunque cittadino (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 23235 del 17 novembre 2005, Pres. Ianniruberto, Rel. Sabatini).
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La critica, pur dovendo muovere dall'esame di comportamenti e, in genere, di fatti, che devono essere veri almeno putativamente, presenta anche un profilo soggettivo, che si sostanzia nell'apprezzamento e nella valutazione dei fatti stessi, apprezzamento e valutazione i quali, laddove consistano, come nella specie, in censure ad altri soggetti, si risolvono appunto in una critica a costoro rivolta. Anche per l'esercizio di tale diritto opera lo stesso limite della continenza applicabile al diritto di cronaca, e che comporta, la correttezza formale dell'esposizione (oltre che il divieto di riferire quanto non sia strettamente richiesto dal pubblico interesse). I limiti anzidetti trovano applicazione anche riguardo a manifestazioni del pensiero da parte di magistrati, che non solo non godono né possono godere - ed è appena il caso di accennarne - di privilegi di sorta, ma, semmai, trovano compresse tali manifestazioni in misura maggiore rispetto ad ogni altro cittadino, essendo soltanto essi tenuti altresì all'osservazione dell'obbligo di imparzialità, il quale, come è stato autorevolmente osservato, comporta che il magistrato non solo sia imparziale, ma anche appaia tale.
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