Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO NEL PERIODO DI PROVA - Comporta il diritto alla prosecuzione della prova fino al termine convenuto ovvero al risarcimento del danno (Cassazione Sezione Lavoro n. 2228 del 12 marzo 1999, Pres. Genghini, Rel. Castiglione).

Il licenziamento intimato nel corso del periodo di prova, data la sua natura discrezionale, non deve essere motivato, atteso che l'obbligo di motivazione sussiste solo ove la legge preveda motivi tipici di recesso (come nel caso dei rapporti di lavoro assistiti da stabilità obbligatoria o reale), in funzione dell'accertamento dell'effettività del motivo. L'esercizio del potere di recesso, consentito anche nel corso del periodo di prova, deve, peraltro, essere coerente con la causa del contratto, sicché incombe sul lavoratore l'onere di provare che il recesso é stato determinato da motivo illecito o che la prova non si é svolta in tempi o modalità adeguati o che essa é stata positivamente superata. Dall'eventuale declaratoria di illegittimità del recesso durante il periodo di prova, consegue, nondimeno, o la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno.


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