Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

L'EQUA RIPARAZIONE PER LA DURATA IRRAGIONEVOLE DI UN GIUDIZIO SPETTA ANCHE NEL CASO DI CONTROVERSIE SERIALI - Per l'ansia e il patema d'animo (Cassazione Sezione Prima Civile n. 25244 del 30 novembre 2009, Pres. Adamo, Rel. Giusti).

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa - ossia di un danno automaticamente insito nell'accertamento della violazione - il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogni qualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stata subito dal ricorrente. Non è consentito escludere il diritto all'equa riparazione nel caso di controversie a carattere sociale, in quanto l'ansia e il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi promossi da una pluralità di attori per il conseguimento del medesimo bene della vita.


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