Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEL PROCESSO DEL LAVORO SOLO LE ECCEZIONI CONSISTENTI NEL FAR VALERE UN CONTRODIRITTO DEVONO ESSERE SOLLEVATE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - E sono precluse in appello (Cassazione Sezione Lavoro n. 25230 del 30 novembre 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Zappia).

Nell'ambito delle argomentazioni difensive delle parti, genericamente qualificabili come eccezioni, vanno distinte quelle che consistono nella semplice negazione - in maniera più o meno articolata - del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte, che si configurano come mere difese, quelle che consistono nella contrapposizione di un fatto impeditivo o estintivo, tale da escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo ex adverso affermato, che sono eccezioni in senso lato, e, infine, quelle che consistono in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo affermato dall'attore, che non esclude l'azione, ma dà al convenuto il potere giuridico di invalidarlo, che costituiscono le eccezioni in senso proprio. Ed è solo riguardo a queste ultime, rimesse esclusivamente al potere dispositivo della parte, che vale nel rito del lavoro l'onere di allegazione e di prova in primo grado, e la preclusione nei successivi gradi del giudizio, ampliandosi con la loro proposizione l'ambito della controversia non conseguente violazione del principio del doppio grado di giurisdizione e della lealtà del contraddittorio, mentre per tutte le altre, che entrano nell'ambito della lite già all'inizio, consistendo in buona sostanza nella negazione del diritto dedotto da controparte, la loro puntualizzazione in corso di causa non allarga il thema decidendum.


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