Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL DANNO MORALE ED ESISTENZIALE DERIVATO AL LAVORATORE DA UN ERRORE NEL SUO COLLOCAMENTO IN PENSIONE PUO' ESSERE ACCERTATO PRESUNTIVAMENTE - Ma deve essere considerato una componente del danno biologico (Cassazione Sezione Lavoro n. 25236 del 30 novembre 2009, Pres. De Luca, Rel. Bandini).

Francesco C. è stato assunto nel luglio 1981 come operatore scolastico alle dipendenze del Comune di Torino, che ha per lui versato i contributi previdenziali alla Cpdel. Egli peraltro, subito dopo l'assunzione ha inoltrato al Ministero del Tesoro istanza di ricongiunzione dei contributi volontari Inps da lui versati nel periodo dal gennaio 1966 al luglio 1981. Nell'ottobre 1990 egli ha chiesto all'ufficio pensioni del Comune di Torino di conoscere quando avrebbe raggiunto i requisiti contributivi minimi (all'epoca stabiliti in 24 anni, 6 mesi e 1 giorno) per potere accedere alla pensione di anzianità; gli è stato risposto che avrebbe potuto ottenere la pensione dal 15 aprile 1991. Egli ha pertanto chiesto al Comune di Torino di essere collocato a riposo con tale ricorrenza. La richiesta è stata accolto e con effetto dal 14 aprile 1991 egli ha cominciato a percepire la pensione. Quasi sette anni dopo l'Inpdap, subentrata alla Cpdel, gli ha comunicato, nell'ottobre 1997, la sospensione del trattamento pensionistico, perché da un controllo era risultato che alla data del 14 aprile 1991 egli non aveva maturato i requisiti contributivi all'epoca vigenti per ottenere la pensione di anzianità, mancando circa sei mesi di contribuzione. Il lavoratore ha ottenuto la riassunzione presso il Comune di Torino, ma ha appreso che, a seguito dell'intervenuto mutamento della normativa disciplinante l'accesso alla pensione di anzianità gli sarebbero occorsi, per il conseguimento della pensione, altri dieci anni di lavoro. Nel 2002 egli ha convenuto davanti al Tribunale di Torino il Comune e l'INPDAP facendo presente che, a causa del grave trauma determinato dall'avere improvvisamente scoperto di non poter continuare a percepire il trattamento pensionistico e di essere costretto a lavorare per ulteriori dieci anni, le sue condizioni psico-fisiche avevano subito un repentino peggioramento produttivo di danno biologico, morale ed esistenziale. I convenuti si sono difesi. Il Giudice ha accolto parzialmente il ricorso, condannando in solido i convenuti al risarcimento del danno biologico, ciascuno nella misura del 50% del totale, e liquidando la somma in euro 23.397,53, oltre interessi dalla sentenza al saldo. La Corte d'Appello di Torino, accogliendo parzialmente il gravame principale proposto da Francesco C., ha condannato gli appellanti in solido, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento dell'ulteriore somma di euro 25.000,00, oltre interessi dal dì della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno morale e del danno derivante da lesione di diritti individuali e relazionali costituzionalmente protetti; ha respinto gli appelli incidentali e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. La Corte di Torino ha ritenuto che il danno morale soggettivo doveva considerarsi sussistente in re ipsa, mentre quello da lesione di diritti costituzionalmente protetti doveva ritenersi provato in via presuntiva. L'Inpdap ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Torino per avere accertato, in mancanza di prove, il danno morale ed esistenziale e per aver liquidato il relativo risarcimento in aggiunta a quello per danno biologico.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 25236 del 30 novembre 2009, Pres. De Luca, Rel. Bandini) ha ritenuto infondate le censure relative all'accertamento del danno, mentre ha accolto quelle concernenti la separata liquidazione delle varie voci risarcitorie. Non risponde al vero - ha osservato la Cassazione - l'assunto che la Corte territoriale non abbia ritenuto necessaria la prova della sussistenza dei pregiudizi indicati, avendo per contro rilevato, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, quanto al danno morale che non poteva esser messo in dubbio il "patema d'animo" determinato dalla improvvisa notizia circa l'assenza dei requisiti contributivi per ottenere la pensione, la sospensione del trattamento pensionistico e la necessità di cumulare a tal fine ulteriori dieci anni di attività lavorativa, e, quanto al danno da lesione di diritti costituzionalmente protetti, che lo stesso doveva ritenersi provato in base a valutazioni di carattere presuntivo (alla luce delle emergenze processuali relative alla presenza di turbative in ambito familiare, al pregiudizio nella sfera sessuale e alla manifestazione di idee anticonservative, nonché alle conseguenze, in ordine al reinserimento lavorativo, della compromissione delle condizioni di salute), in linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (come si è verificato nel caso di specie, avendo Francesco C., per conseguenza dell'illecita condotta perpetrata nei suoi confronti, riportato lesioni alla propria integrità psico-fisica) - ha affermato la Corte - la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; più in particolare, sempre in tale ipotesi, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato; tale pregiudizio, che può essere permanente o temporaneo (e tali circostanze devono essere tenute presenti in sede di liquidazione, mentre sono irrilevanti ai fini della risarcibilità), può inoltre sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali ed in quest'ultimo caso, tuttavia, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione. Infatti la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale, ma, ove vengano lamentate degenerazioni patologiche della sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente, con la conseguenza che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei suindicati termini, sovente liquidato in percentuale del primo, cosicché, esclusa la praticabilità di tale operazione, il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Parimenti possono costituire solo "voci" del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico il cosiddetto danno alla vita di relazione e i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.


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