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Legge e giustizia: mercoledì 17 aprile 2024
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LA "CLAUSOLA SOCIALE", CHE PREVEDE L'OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI, DEVE ESSERE INSERITA ANCHE NELLE CONCESSIONI TRA LE REGIONI E LE CASE DI CURA - Le sanzioni previste per l'inadempimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 4070 del 23 aprile 1999, Pres. Eula, Rel. Vidiri).
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L’art. 36 St. Lav. dispone che nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi statali a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attenenti all’esecuzione di opere pubbliche deve essere inserita una clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Si tratta della cosiddetta "clausola sociale" di cui la Corte Costituzionale con sentenza n. 226 del 19 giugno 1998 ha esteso l’obbligo di inserimento alle concessioni di pubblico servizio.
Rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 36 St. Lav., come ridisegnato dalla Corte Costituzionale, le convenzioni tra la casa di cura e il competente assessorato regionale per regolare la prestazione di servizi da esse resi in favore degli assistiti in relazione ai quali viene versato un corrispettivo da parte della Regione. Questa convenzione infatti riveste la natura di contratto di diritto pubblico e dà vita a un rapporto qualificabile come concessione amministrativa di un pubblico servizio. I dipendenti della casa di cura non sono però direttamente legittimati ad esigere il rispetto del trattamento economico e normativo previsto dall’art. 36 St. Lav. La "clausola sociale" non può infatti ritenersi inserita per legge nel contratto di concessione.
A tal fine è necessario l’intervento della pubblica amministrazione che deve adottare, nei confronti dell’imprenditore inadempiente precise ed idonee misure, che possono concretizzarsi in sanzioni quali, ad esempio, quelle previste per la violazione della legislazione sociale, fino alla perdita dei benefici attribuiti, e, nei casi più gravi, sino all’esclusione, per un massimo di cinque anni da qualsiasi beneficio o concessione di servizi o appalto di opere pubbliche.
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