Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA GENERICA RINUNCIA DA PARTE DEL LAVORATORE AD EVENTUALI CREDITI RIFERITI A VARIE NORME DI LEGGE PUO' NON AVERE EFFETTI PRECLUSIVI - Perché non implica necessariamente una volontà abdicativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 26165 del 14 dicembre 2009, Pres. Roselli, Rel. Ianniello).

Giovanni B., dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro con la s.p.a. Ilva ha chiesto al Tribunale di Taranto di condannare l'azienda al risarcimento del danno biologico conseguente alla ipoacusia causata dalla mancata adozione, da parte della medesima, delle misure necessarie per ridurre la rumorosità presente nell'ambiente di lavoro. Egli ha invocato l'art. 2087 cod. civ. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute del dipendente. L'azienda si è difesa sostenendo che la domanda doveva ritenersi preclusa perché, nel ricevere le spettanze di fine rapporto il lavoratore aveva sottoscritto una quietanza liberatoria del seguente tenore: "Io sottoscritto ... dichiaro di aver ricevuto dalla ILVA ...  a seguito della risoluzione del mio rapporto di lavoro la somma globale lorda di lire ... Prendo inoltre atto che nella somma suddetta è compreso l'importo di lire ... già corrisposto a titolo di anticipo di t.f.r.. Mediante la corresponsione della sopra citata somma di lire ... delle quali rilascio quietanza finale e liberatoria, dichiaro di essere tacitato dalla Ilva ... anche in via di transazione, stralcio e rinuncia di ogni mio credito o altra ragione o diritto verso la società stessa con specifico riferimento all'applicazione degli accordi aziendali del 26 maggio 1972 e 20 maggio 1989, alla misura e al calcolo del trattamento di fine rapporto, ivi compresa l'indennità di anzianità maturata alla data del 31 maggio 1982 e con riferimento altresì ad emolumenti arretrati, indennità e compensi, anche per lavoro straordinario, spettantimi in dipendenza del mio rapporto di lavoro e della sua risoluzione avvenuta ed accettata in data 30 settembre 1995 nonché a quelli relativi ad eventuali danni ex artt. 1124, 2087, 2116 c.c. e 429, terzo comma c.p.c. per modo che null'altro ha da pretendere dalla società medesima a qualsiasi titolo e causa". Il Tribunale, con sentenza del luglio 2003, ha rigettato la domanda, affermando che con la sottoscrizione della quietanza il lavoratore aveva rinunciato anche al risarcimento del danno per violazione degli obblighi previsti dall'art. 2087 cod. civ. espressamente richiamato nell'atto. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Lecce con sentenza dell'ottobre 2005, che ha rilevato che al momento della sottoscrizione della quietanza il lavoratore era consapevole della lesione subita, in quanto aveva presentato all'Inail una domanda di indennizzo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Lecce per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 26165 del 14 dicembre 2009, Pres. Roselli, Rel. Ianniello) ha accolto il ricorso. Con riguardo alla individuazione della volontà abdicativa nelle c.d. quietanze a saldo o liberatorie sottoscritte dal lavoratore al termine del rapporto - ha affermato la Corte - esiste una consolidata giurisprudenza secondo cui esse costituiscono di regola la semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti (concretando pertanto una dichiarazione di scienza: cfr. ad es. Cass. 4 maggio 1999 n. 4442). Ove tale quietanza contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme - ha aggiunto la Corte - va ribadito che è necessaria la massima cautela nella ricerca della reale volontà abdicativa, in ragione del contesto normale in cui tali quietanze vengono sottoscritte (al termine del rapporto di lavoro, all'atto della ricezione delle spettanze finali e su di un testo predisposto dal datore di lavoro etc.), obiettivamente idoneo ad attenuare o escludere la consapevolezza del dipendente in ordine al carattere impegnativo o meno della dichiarazione; pertanto ove la dichiarazione di rinuncia a maggiori somme sia riferita, in termini generici, a titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, essa può assumere valore di rinuncia alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre circostanze desumibili aliunde, che essa è stata rilasciata con la consapevolezza della esistenza di diritti determinati o obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi.

Nel caso in esame - ha osservato la Cassazione - la Corte territoriale non si è attenuta a tali regole nella individuazione della eventuale volontà abdicativa di Giovanni B.; i giudici di appello, dichiarando apoditticamente che il testo della dichiarazione indicherebbe chiaramente l'intento abdicativo del lavoratore e che ciò sarebbe confermato dal fatto che alla data della sottoscrizione questi era a conoscenza del fatto di aver contratto una malattia professionale, per la quale aveva già richiesto all'INAIL la relativa rendita, hanno in realtà trascurato di analizzare compiutamente anzitutto il dato letterale della dichiarazione di scienza ("dichiara di essere stato tacitato"), il riferimento a causali molteplici e indicate in maniera congiunta, sebbene abbiano un effetto sovrapponibile ("anche in via di transazione" - della quale peraltro non risulta dalla quietanza l'aliquid retentum - "stralcio e rinuncia"), il tutto con riferimento, per quanto qui interessa, a diritti risarcitori indicati solo con numeri di articoli del codice civile e per giunta qualificati come eventuali. L'insufficienza nell'analisi del testo della dichiarazione contenuta nella quietanza - ha osservato la Cassazione - ha altresì impedito alla Corte, ove di esso avesse conseguentemente ritenuto l'ambiguità di significato, di valutare nel suo complesso la quietanza medesima nonché il contesto in cui essa era stata sottoscritta dal lavoratore, dando eventualmente il giusto rilievo anche alla circostanza che alla data della sottoscrizione Giovanni B. aveva presentato domanda all'INAIL della rendita vitalizia per malattia professionale, ma non aveva svolto alcuna richiesta, neppure informale, di risarcimento danni dalla datrice di lavoro in relazione a tale malattia.


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