Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'AZIENDA NON PUO' NEGARE AL LAVORATORE L'AUDIZIONE IN SEDE DISCIPLINARE PERCHE' EGLI HA CHIESTO DI ESSERE SENTITO CON L'ASSISTENZA DEL SUO AVVOCATO - Violazione dell'art. 7 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 26023 dell'11 dicembre 2009, Pres. Ravagnani, Rel. Mammone).

Gianfranco G., dipendente della srl Proma, ricevuta la comunicazione scritta di contestazione di un addebito disciplinare, ha chiesto, entro i cinque giorni successivi, di essere sentito per esporre le sue discolpe, con l'assistenza di un rappresentante sindacale e di un avvocato. L'azienda non lo ha convocato, facendo presente che egli, in base all'art. 7 St. Lav. aveva diritto di essere assistito soltanto da un rappresentante sindacale e non anche da un avvocato; essa ha quindi proceduto al licenziamento. Il lavoratore ha chiesto al Tribunale di Isernia di dichiarare l'illegittimità del licenziamento, per violazione dell'art. 7 St. Lav. che prevede il diritto del lavoratore di essere sentito prima dell'emanazione del provvedimento disciplinare. L'azienda si è difesa sostenendo che la richiesta, avanzata dal lavoratore, di essere assistito anche da un avvocato e non dal solo rappresentante sindacale, come previsto dall'art. 7 St. Lav., aveva precluso la sua audizione. Il Tribunale ha accolto il ricorso e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Campobasso che ha affermato che l'azienda avrebbe dovuto comunque convocare il lavoratore pur negandogli il diritto all'assistenza da parte di un avvocato. La Proma ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Campobasso per violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 26023 dell'11 dicembre 2009, Pres. Ravagnani, Rel. Mammone) ha rigettato il ricorso. Essa ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui nel sistema dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, il diritto di difesa è garantito al lavoratore dalla contestazione dell'addebito, dal diritto che egli ha di essere sentito e dalla necessità di attendere cinque giorni prima che il datore possa dar luogo a sanzioni più gravi del rimprovero verbale, nonché dall'assistenza di un rappresentante sindacale, riconosciuta dalla legge al fine di assicurare al lavoratore una migliore tutela, dovendosi invece escludere la facoltà per quest'ultimo di farsi assistere da un legale, non essendovi nella legge alcun riferimento all'assistenza cosiddetta tecnica, che è normalmente prevista nell'ordinamento solo in giudizio (art. 24, c. 2, Cost.) e può essere riconosciuta o meno al di fuori di tale ipotesi in base a valutazione discrezionale del legislatore. Considerato che il datore non ha un obbligo di convocazione del lavoratore e che è tenuto solo a procedere all'audizione ove questi ne faccia richiesta (ovviamente non superando i limiti consentiti dalla legge), nella specie - ha rilevato la Corte - si pone la questione se, alla luce di tali principi, non fosse corretta la non convocazione del dipendente e, conseguentemente, fosse legittimo il recesso; la disposizione dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori - per il quale "il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa" (c. 2) - impone al datore di lavoro l'audizione orale del dipendente non come dovere autonomo di convocazione del dipendente, ma come obbligo correlato alla manifestazione tempestiva della volontà del lavoratore di essere sentito di persona. La circostanza che tale volontà sia dal lavoratore accompagnata da una richiesta di una garanzia difensiva non consentita - ha affermato la Corte - non comporta che venga meno l'obbligo di convocazione onde l'audizione si svolga nei limiti e con le garanzie difensive offerte dalla norma di legge, atteso che detto art. 7 subordina in maniera rigorosa l'irrogazione della sanzione all'audizione (ove richiesta). In altre parole - ha concluso la Corte - di fronte alla richiesta del suo dipendente, sarebbe stato onere del datore quello di procedere alla convocazione con la precisazione che l'audizione sarebbe stata consentita alla presenza del solo rappresentante dell'associazione sindacale (come consentito dal successivo c. 3 dell'art. 7) e non anche del difensore di fiducia.


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