Legge e giustizia: sabato 11 maggio 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL DANNO CAUSATO DALLA PUBBLICITA' INGANNEVOLE DEVE ESSERE PROVATO - In base all'art. 2043 cod. civ. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 26514 del 17 dicembre 2009, Pres. Petti, Rel. Segreto).

L'apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo "LIGHT" sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l'ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall'esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento che vieti l'espressione impiegata.

Il consumatore che lamenti di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole ed agisca, ex art. 2043 cod. civ., per il relativo risarcimento, non assolve al suo onere probatorio dimostrando la sola ingannevolezza del messaggio, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra pubblicità e danno, nonché (non avendo egli agito ex art. 2050 c.c.) almeno la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, concretandosi essa nella prevedibilità che dalla diffusione di un determinato messaggio sarebbero derivate le menzionate conseguenze dannose.


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