Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO DELLE CONDIZIONI PER LA VALIDITÀ DELLE ASSUNZIONI A TERMINE PER "PUNTE STAGIONALI" DI ATTIVITÀ - Il controllo del giudice (Cassazione Sezione Lavoro n. 4065 del 23 aprile 1999, Pres. Eula, Rel. Coletti).

Il fenomeno della intensificazione temporanea dell'attività lavorativa aziendale, per l'intervento di fattori ricorrenti e prevedibili in determinati periodi nell'arco dell'anno - le cosiddette "punte stagionali" - è stato oggetto di una successione di interventi legislativi. La serie inizia con il d.1. 3 dicembre 1977 n.876, convertito in legge 3 febbraio 1978 n.18 che, limitatamente alle imprese operanti nel settore commerciale e turistico, ha consentito - sia pure in via temporanea e precisamente fino al 30 dicembre 1978 - l'assunzione con contratto a termine del personale necessario a fronteggiare le "punte" di attività, ricorrenti in determinati e limitati periodi dell'anno subordinatamente all'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Prosegue con la legge 24 novembre 1978 n. 737 che, oltre a prorogare (art.1) di un anno (e cioè fino al 30 settembre 1979) l'efficacia di quelle precedenti disposizioni, ha attribuito (art. 2) ai lavoratori stagionali del solo settore turistico il diritto alla precedenza nelle assunzioni a tempo determinato o indeterminato presso la stessa azienda o le altre aziende dello stesso settore e, successivamente, continua con la legge 26 novembre 1978 n.598 che ha prorogato indefinitamente nel tempo ("fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa in materia di collocamento": cfr. art.1) tutta la precedente disciplina. E si conclude, infine, con l'art.8-bis del d.1. 29 gennaio 1983 n.17, convertito in legge 25 marzo 1983 n.79 che ha confermato la vigenza delle precedenti disposizioni senza alcuna limitazione di efficacia neanche indiretta ed ha esteso (comma 2) l'applicazione di questa complessa normativa legittimatrice dell'apposizione del termine a tutti i settori economici, generalizzando e stabilizzando, attraverso la specifica previsione del fenomeno della intensificazione temporanea della (normale) attività lavorativa, un assetto regolativo elaborato come alternativa alla irriducibilità di tale fenomeno nell'ambito delle fattispecie tipizzate nelle lett. a) e c) dell'art.1 della legge 18 aprile 1962 n. 230.

L'art. l del d.l. n. 876 del 1977 (convertito con modifiche in legge n.18/79) ha previsto, difatti, che "le condizioni e i singoli periodi" di intensificazione dell'attività lavorativa "devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni a termine, con provvedimento del capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative", con ciò in sostanza rimettendo all'organo amministrativo il controllo sulla domanda di lavoro temporaneo attraverso la valutazione delle caratteristiche della intensificazione temporanea dell'attività lavorativa: se essa sia cioè determinata da un incremento della domanda dei beni e/o dei servizi prodotti dall'azienda ricorrente e prevedibile - ma circoscritto comunque nel tempo a determinati e limitati periodi dell'anno - che sia impossibile fronteggiare con l'assetto ordinario dell'impresa e con il normale organico aziendale. Il provvedimento dell’Ispettorato del lavoro costituisce un fatto di legittimazione e una "condicio iuris" (quanto alla liceità del termine) rispetto ai singoli contratti stipulati dalle parti nell'esercizio dell'autonomia privata. Su tale provvedimento autorizzatorio il giudice ordinario può esercitare il controllo di legittimità a richiesta del lavoratore che ritenga leso il proprio diritto soggettivo alla durata indeterminata del rapporto leso dall'atto amministrativo illegittimo e disapplicarlo in via incidentale (art.5 legge 20 marzo 1865 n.2248 all. E).

Nell'esercizio di tale potere il giudice non può tuttavia interferire quanto alla identificazione dei periodi dell'anno in cui si verificano, nelle singole provincie, le cosiddette punte stagionali e all'accertamento della sussistenza delle altre condizioni che legittimano l'assunzione a termine, trattandosi di operazioni di carattere tecnico affidate espressamente dalla legge alla valutazione discrezionale e tecnica dell'autorità amministrativa. Il controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria riguarda, dunque, unicamente l'esistenza dei presupposti formali del provvedimento e non anche il merito delle valutazioni con lo stesso operate.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it