Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'ECCEZIONE DI NULLITA' DI UNA CLAUSOLA VESSATORIA PUO' ESSERE SOLLEVATA ANCHE IN CASSAZIONE - Purché la sua natura sia stata accertata dal giudice di merito (Cassazione Sezione Lavoro n. 26987 del 22 dicembre 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Zappia).

In base all'art. 1341 cod. civ. non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto dall'altra parte, le condizioni di contratto che stabiliscono a favore di chi le ha predisposte, clausole "vessatorie" recanti, ad esempio, limitazioni di responsabilità.

La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nell'art. 1341 cod. civ. comporta la nullità delle medesime. La relativa eccezione può essere sollevata da chiunque ne abbia interesse (ed è altresì rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del procedimento, ivi compreso il giudizio in Cassazione, sempreché, in quest'ultimo caso, i presupposti di fatto di tale eccezione, e cioè il carattere vessatorio della clausola e la inesistenza della prescritta approvazione specifica, risultino già acquisiti agli atti del processo. La statuizione sul carattere oneroso o meno di una clausola comporta l'esigenza di accertamenti di merito estranei al giudizio di legittimità. La natura vessatoria della clausola è un giudizio di fatto che può essere formulato soltanto interpretando la clausola stessa nel contesto complessivo del contratto, per stabilirne significato, rilevanza e portata.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it