Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN SCIOPERO CON IMPIEGATI DI QUALIFICA SUPERIORE NON SEMPRE COSTITUISCE COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - In base all'art. 28 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 26368 del 16 dicembre 2009, Pres. De Luca, Rel. Morcavallo).

La Filcams - Cgil di Venezia ha chiesto al locale Tribunale di dichiarare antisindacale la condotta della s.p.a. La Rinascente consistita nella sostituzione di personale adibito alla cassa dell'ipermercato di Mestre, in sciopero il giorno 29 marzo 2002, con dipendenti aventi qualifica superiore e con lavoratori interinali. Il Tribunale ha accolto la domanda, nella fase cautelare, con decreto dell'agosto 2002 ed ha successivamente respinto l'opposizione proposta dall'azienda. In grado di appello, la Corte di Venezia, con sentenza del gennaio 2006 ha confermato la decisione di primo grado, osservando, tra l'altro, che il carattere antisindacale era da riferire, in primo luogo, all'impiego in mansioni inferiori di dieci-quindici lavoratori con qualifica di capo reparto o capo settore, che aveva concretato una violazione dell'art. 2103 cod. civ. dovendosi escludere che la circostanza dello sciopero potesse legittimare, di per sé, il demansionamento - anche di solo alcuni dipendenti - in assenza di esigenze di servizio pubblico o di gravi pericoli per la produzione aziendale, e, in secondo luogo, all'utilizzazione di lavoratori interinali in misura non conforme alla programmazione di febbraio 2002, che aveva comportato un impiego di tali lavoratori per la giornata dello sciopero, che cadeva di venerdì, in un numero triplo rispetto alla successiva giornata del sabato.

L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Venezia per non avere considerato che presso il suo stabilimento non era inusuale l'impiego occasionale di personale di livello superiore in funzioni di cassa e che era stata acquisita specifica documentazione che dimostrava come l'impiego dei lavoratori interinali per la giornata del 29 marzo 2002, venerdì precedente la Pasqua, fosse già programmata. L'azienda ha anche affermato di avere tenuto un comportamento puramente difensivo al fine di limitare gli effetti pregiudiziali dello sciopero.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 26368 del 16 dicembre 2009, Pres. De Luca, Rel. Morcavallo) ha accolto il ricorso. Il diritto di iniziativa economica dell'imprenditore (art. 2082 cod. civ.) - ha affermato la Corte - è costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) e persiste anche in presenza di uno sciopero indetto dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, trovando, nondimeno, in tale iniziativa - anch'essa costituzionalmente garantita (art. 4 e 40 Cost.) - il suo limite; ed anzi, avendo entrambi i diritti - quello dell'iniziativa economica e quello di scioperare - un'uguale dignità essendo l'uno condizione di esistenza dell'altro (l'impresa consente il lavoro e il lavoro consente l'impresa), il limite deve intendersi reciproco: nella logica di un necessario bilanciamento, il diritto di sciopero non può dirsi leso quando il diritto di continuare l'attività produttiva sia esercitato, per limitare gli effetti negativi dell'astensione dal lavoro sulla situazione economica dell'azienda, affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all'agitazione, senza che risultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori.

La sentenza impugnata - ha rilevato la Corte - ha ravvisato gli estremi della fattispecie vietata dall'art. 28 Stat. Lav., ritenendo illegittima la sostituzione dei lavoratori in sciopero con lavoratori di qualifica superiore sul presupposto che l'impiego di capi reparto e capi settore nelle funzioni di cassa abbia comportato di per sé un demansionamento, finalizzato alla sostituzione dei lavoratori scioperanti; sennonché, la società ricorrente ha contestato nel giudizio di merito la prospettata lesione di diritti soggettivi dei lavoratori utilizzati, sostenendo che l'eventuale e sporadico svolgimento di compiti propri di diverse posizioni di lavoro non comportava alcuna violazione dell'art. 2103 cod. civ., né era finalizzato alla sostituzione degli scioperanti che, al contrario, l'impiego di capi reparto e capi settore alle funzioni di cassa era usuale in situazioni di particolare emergenza. Tale impostazione difensiva - ha affermato la Cassazione - non è stata adeguatamente esaminata nella sentenza impugnata, poiché la confutazione delle allegazioni della società risulta affidata all'affermazione secondo cui tale prassi si ritiene di per sé contraria alla norma imperativa dell'art. 2103 c.c., che non consente deroghe al diritto del singolo lavoratore alla sua professionalità. Ma questi rilievi - ha osservato la Corte - non forniscono validi elementi di supporto alla decisione, che ritiene acquisito il dato dell'avvenuta dequalificazione professionale dei dipendenti in questione senza esaminare, come necessario, il rapporto tra i compiti svolti da costoro nella specifica occasione e le funzioni proprie da loro usualmente svolte, anche con riferimento a lavoro prestato alla cassa in particolari situazioni comportanti la eccezionale legittimità della adibizione a mansioni inferiori; ed infatti la norma dell'art. 2103 cod. civ. appresta una speciale protezione del lavoratore per preservarlo dai "danni a quel complesso di capacità e di attitudini che viene definito con il termine professionalità, con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramenti all'interno e all'esterno dell'azienda" in relazione alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente. In relazione a tale finalità - ha ricordato la Cassazione - la giurisprudenza di legittimità esclude che il bene tutelato possa dirsi leso quando al lavoratore, che continui a svolgere in maniera prevalente e assorbente i compiti corrispondenti alla qualifica di appartenenza, siano assegnate, in particolari momenti dell'attività produttiva, anche mansioni marginali ed accessorie inferiori rispetto a quelle di competenza. In questa ipotesi, non si pone dunque alcun problema di deroga al diritto del singolo lavoratore alla sua professionalità.

Con riguardo all'impiego di lavoratori interinali - ha osservato la Cassazione - la violazione dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 196 del 1997, che vieta appunto l'utilizzazione di tali lavoratori in sostituzione di lavoratori in sciopero, è stata ritenuta dalla Corte d'Appello in base al fatto che le modalità di impiego non erano state conformi alla programmazione del mese di febbraio e che, in particolare, la presenza di tali lavoratori era stata nel giorno dello sciopero notevolmente superiore a quella del giorno successivo. Anche tali affermazioni, però - ha osservato la Cassazione - non sono suffragate da un adeguato accertamento, poiché la società ricorrente aveva specificamente allegato nel giudizio di merito - con deduzioni puntualmente indicate e richiamate in queste sede di legittimità - che il numero dei lavoratori interinali da impiegare nel mese di marzo, nonché le ore di lavoro necessarie per ogni singola giornata, erano stati preventivamente indicati nella prevista programmazione e che, comunque, le successive variazioni conseguenti all'andamento delle vendite aveva determinato l'utilizzazione di un uguale numero di lavoratori e di ore di lavoro per le giornate di venerdì e di sabato. Deve quindi affermarsi - ha concluso la Corte - che, in base al necessario bilanciamento del diritto di iniziativa economica dell'imprenditore e del diritto di sciopero dei lavoratori, entrambi costituzionalmente garantiti, un comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione ad uno sciopero indetto dai lavoratori, è configurabile allorché il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero ad altri dipendenti avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di superiore qualifica e con lavoratori interinali, se, da un lato, l'adibizione di dipendenti a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente e marginalmente, e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali (in tal caso non configurandosi alcuna violazione dell'art. 2103 c.c.), e se, dall'altro, l'utilizzazione di lavoratori interinali avvenga, o meno, nel rispetto della programmazione prevista anteriormente alla proclamazione dello sciopero e, in caso positivo, in misura corrispondente alle concrete esigenze produttive e organizzative dell'azienda. La Cassazione ha rinviato la causa, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Trieste.


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