Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

GLI AMMINISTRATORI DELLA RAI POSSONO ESSERE CHIAMATI A RISPONDERE DI DANNO ERARIALE - Davanti alla Corte dei Conti (Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili n. 27092 del 22 dicembre 2009, Pres. Carbone, Rel. Bucciante).

Il Procuratore regionale della Corte dei Conti per il Lazio ha promosso nei confronti di numerosi ex consiglieri di amministrazione, di due ex direttori generali e di un ex dirigente del servizio legale della Rai-Radiotelevisione italiana Spa due giudizi di responsabilità aventi ad oggetto, rispettivamente:

- il risarcimento dei danni cagionati alla spa Rai-Radiotelevisione italiana dai componenti del suo consiglio di amministrazione, dai rappresentanti degli enti pubblici azionisti, dal preposto al settore degli affari legali e societari, in seguito alla illegittima nomina di Alfredo Meocci come direttore generale; la dichiarazione di nullità delle relative deliberazioni e del contratto di lavoro stipulato tra la società e lo stesso Alfredo Meocci;

- il risarcimento dei danni cagionati alla spa Rai-Radiotelevisione italiana dai componenti del suo consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale, dai preposti ai settori delle risorse umane e degli affari legali e societari, in seguito ad accordi transattivi conclusi tra la società e alcuni suoi ex direttori generali. 

I convenuti hanno chiesto alle Sezioni Unite della Cassazione, con ricorso per regolamento preventivo, di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 27092 del 22 dicembre 2009, Pres. Carbone, Rel. Bucciante) ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente alle azioni di responsabilità e quella del giudice ordinario relativamente alle azioni di nullità. La Corte ha affermato che alla RAI va riconosciuta la natura sostanziale di ente assimilabile a un'amministrazione pubblica nonostante l'abito formale che riveste di società per azioni (peraltro partecipata totalitariamente da enti pubblici, lo Stato per il 99.55% e la S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori per il residuo 0.45%); ne discende la qualificabilità come erariale del danno cagionato dai suoi agenti, nonché da quelli degli enti pubblici azionisti, con conseguente loro assoggettabilità all'azione di responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile. Ciò si desume dai peculiari caratteri del regime della RAI, la quale:

- è designata direttamente dalla legge quale concessionaria dell'essenziale servizio pubblico radiotelevisivo, svolto nell'interesse generale della collettività nazionale per assicurare il pluralismo, la democraticità e l'imparzialità dell'informazione;

- è sottoposta, per la verifica della correttezza dell'esercizio di tale funzione, a penetranti poteri di vigilanza da parte di un'apposita commissione parlamentare, espressione dello Stato-comunità;

- è destinataria, per coprire i costi del servizio, di un canone di abbonamento, avente natura di imposta e gravante su tutti i detentori di apparecchi di ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive, che è riscosso e le viene versato dall'Agenzia delle entrate;

- è compresa tra gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, sottoposti pertanto al controllo della Corte dei Conti;

- è tenuta all'osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell'affidamento di appalti, in quanto "organismo di diritto pubblico" ai sensi della normativa comunitaria in materia; queste particolarità - già evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità, sia pure ai limitati fini che in quella sede venivano in considerazione: Cass. 23 aprile 2008 n. 10443 - concordemente e univocamente depongono nel senso dell'inclusione della Rai nel novero degli enti pubblici; a fronte di ciò, risultano ininfluenti le argomentazioni svolte dai ricorrenti, nella parte in cui negano l'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti degli amministratori e dei dipendenti della generalità delle società in mano pubblica, nel cui ambito la Rai nettamente si differenzia.

Neppure rileva - ha osservato la Corte - che il pagamento della sanzione pecuniaria, inflitta alla Rai dall'Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a causa dell'illegittimità della nomina di Alfredo Meocci come componente del consiglio di amministrazione della società, non sia stato imputato al bilancio della gestione del servizio pubblico, ma a quello dell'attività commerciale; la circostanza attiene semmai alla sussistenza in concreto di un danno erariale e quindi al merito della causa, sicché non incide sulla questione di giurisdizione; ma d'altra parte l'importo della sanzione è soltanto una delle numerose voci del danno di cui sono stati chiamati a rispondere i convenuti, consistente anche nei compensi erogati a professionisti esterni, per consulenze e pareri sulla validità di quella nomina, oltre che per la difesa nel giudizio di opposizione al provvedimento irrogativo della sanzione, nell'aumento del suo ammontare, conseguente al ritardo con cui è stata pagata, nel deterioramento dell'immagine della società, nei trattamenti economici accordati in via transattiva agli ex direttori generali.

La previsione legislativa della possibilità di promuovere nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione della Rai l'ordinaria azione civilistica di responsabilità (peraltro con il vincolo di una previa deliberazione conforme della commissione di vigilanza) non implica - ha osservato la Corte - l'esclusione dell'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile; l'avere entrambe per oggetto il medesimo danno (peraltro con i limiti che per la seconda derivano dalla diversità dei presupposti e delle conseguenze, relativamente all'elemento soggettivo, alla sola eccezionale trasmissibilità agli eredi, alla facoltà di riduzione del quantum) non osta alla loro coesistenza, né comporta i rischi di duplicazione del risarcimento prospettati dai ricorrenti, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione, ma di proponibilità della domanda (Cass. 24 marzo 2006 n. 6581).

A proposito delle domande intese ad ottenere la dichiarazione di nullità dei negozi intercorsi tra la Rai e Alfredo Meocci o altri suoi ex direttori generali - ha affermato la Corte - deve tenersi presente che il comma 174 dell'art. 1 L. 23.12.2005 n. 266 abilita il procuratore regionale esclusivamente a esercitare "tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo II, capo V, del codice civile"; le azioni di nullità contrattuale esulano dunque dalle previsioni della norma, né d'altra parte alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale è affidato il compito di prevenire danni erariali non ancora prodotti, insieme con quello di procurare il ristoro di pregiudizi già verificatisi.

Pertanto le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi:

- "compete al giudice contabile la giurisdizione in ordine alle azioni di responsabilità amministrativa esercitate per ottenere il risarcimento dei danni che si assume essere stati cagionati alla Spa Rai-Radiotelevisione italiana da componenti del suo consiglio di amministrazione e da dipendenti della stessa società e degli enti pubblici azionisti, in seguito alla nomina del direttore generale e alla conclusione di contratti attinenti al trattamento economico del direttore generale e degli ex direttori generali";

- "compete al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle azioni esercitate per ottenere la dichiarazione della nullità da cui si assume essere affetti i contratti conclusi dalla Spa Rai-Radiotelevisione italiana, attinenti al trattamento economico del direttore generale o degli ex direttori generali".


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