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Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
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LA BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA SPETTANTE AI PUBBLICI IMPIEGATI E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE - Deve escludersi la possibilità di modificazioni da parte della disciplina collettiva (Cassazione Sezione Lavoro n. 27836 del 30 dicembre 2009, Pres. De Luca, Rel. Bandini).
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L'art. 38 del D.P.R. n. 1032/73 nell'individuare la base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita spettante ai pubblici impiegati, fa espresso riferimento alle retribuzioni annue, nonché a specifiche indennità ed assegni previste da varie norme di legge (comma 1), prevedendo poi che concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale (comma 2). Attesa l'inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di buonuscita, deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e giusta l'inequivoco tenore del surricordato art. 38 D.P.R. n. 1032/73, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale; quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può disporre in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo dell'indennità di buonuscita.
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