Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA SPETTANTE AI PUBBLICI IMPIEGATI E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE - Deve escludersi la possibilità di modificazioni da parte della disciplina collettiva (Cassazione Sezione Lavoro n. 27836 del 30 dicembre 2009, Pres. De Luca, Rel. Bandini).

L'art. 38 del D.P.R. n. 1032/73 nell'individuare la base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita spettante ai pubblici impiegati, fa espresso riferimento alle retribuzioni annue, nonché a specifiche indennità ed assegni previste da varie norme di legge (comma 1), prevedendo poi che concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale (comma 2). Attesa l'inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di buonuscita, deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e giusta l'inequivoco tenore del surricordato art. 38 D.P.R. n. 1032/73, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale; quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può disporre in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo dell'indennità di buonuscita.


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