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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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L'INFORTUNIO SUL LAVORO E' INDENNIZZABILE ANCHE QUANDO DERIVI DA UNO SFORZO FISICO NON ABNORME RICHIESTO DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - La preesistenza di fattori patologici non esclude il nesso causale (Cassazione Sezione Lavoro n. 27831 del 30 dicembre 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Meliadò).
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In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la causa violenta richiesta dall'art. 2 del DPR n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, purché lo sforzo stesso, ancorché non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione. La predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale fra lo sforzo fisico (o le situazioni di stress emotivo ed ambientale) e l'evento infortunistico, anche in relazione al principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia e ben potendo, anzi, preesistenti fattori patologici rendere più gravose e rischiose per il lavoratore attività in genere non comportanti conseguenze negative, provocando la brusca rottura del preesistente, precario equilibrio organico, con conseguenze invalidanti. Ai fini del riconoscimento dell'eziologia lavorativa dell'infortunio, non si richiede uno sforzo fisico particolare, né tanto meno eccezionale o abnorme, che esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, sempreché esso si riveli come diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente.
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