Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL CONCRETO E CONTINUATIVO INSERIMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LA COSTANTE MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ATTIVITA' DENOTANO L'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - Indipendentemente dalla forma contrattuale (Cassazione Sezione Lavoro n. 28298 del 21 dicembre 2009, Pres. De Luca, Rel. Zappia).

Nel periodo dal luglio 1992 al maggio 2000 Franco G. ha lavorato per la S.p.A. Poste Italiane in base a un contratto riferito all'art. 12 della legge n. 370/74 che consentiva all'Amministrazione postale, qualora non fosse possibile effettuare il recapito di telegrammi e degli espressi con un fattorino, di provvedere con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta, a fronte di una retribuzione "a pezzo". Cessato il rapporto il lavoratore si è rivolto al Tribunale di Lecce sostenendo che in effetti egli aveva lavorato quotidianamente in condizioni di subordinazione presso l'ufficio postale di Monteroni con il compito di registrare la corrispondenza, di organizzarne la distribuzione a seconda della tipologia e di recapitarla in base ai criteri di priorità stabiliti; egli ha chiesto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento nell'area base del contratto collettivo di settore, nonché l'inefficacia del licenziamento verbalmente comunicatogli, con condanna dell'azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Il Tribunale dopo aver sentito alcuni testimoni, ha accolto le domande. In grado di appello, la Corte di Lecce ha confermato la decisione di primo grado osservando che dalle deposizioni testimoniali era emerso che il lavoratore, in via continuativa, recapitava la corrispondenza, aiutava i colleghi allo sportello, si presentava in ufficio, durante l'orario di lavoro, più volte al giorno e doveva essere sempre reperibile per far fronte alle necessità che di volta in volta si presentavano. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte leccese per vizi di motivazione e violazione di legge, sostenendo che erroneamente essa aveva ravvisato gli indici della subordinazione.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 28298 del 31 dicembre 2009, Pres. De Luca, Rel. Zappia) ha rigettato il ricorso. Occorre innanzi tutto sgomberare il campo - ha affermato la Corte -  dall'equivoco che può essere determinato dal riferimento, operato dalla società ricorrente, alla disposizione di cui all'art. 12 della legge n. 370/74 alla stregua della quale "laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi e degli espressi con un fattorino, l'Amministratore provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta", non potendo da tale circostanza inferirsi alcuna conclusione circa la natura del rapporto in questione quale rapporto di lavoro autonomo e non subordinato. Invero ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro deve tenersi conto prevalentemente delle concrete modalità di svolgimento le quali possono ben evidenziare, secondo un accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato, che il rapporto di lavoro si è invece realizzato nelle forme proprie della subordinazione. A tali conclusioni - ha osservato la Cassazione -  è pervenuta nel caso di specie la Corte territoriale attraverso l'esame delle deposizioni dei testi escussi nel giudizio di merito, laddove ha evidenziato la continuità della prestazione svolta Franco G. per un cospicuo lasso di tempo, nonché il suo concreto inserimento nell'organizzazione aziendale e la costante messa a disposizione della propria attività lavorativa.


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