|
Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
|
LIMITE AL RISCHIO DELL'AGENTE PER LE INSOLVENZE DEI CLIENTI DA LUI PROCURATI - In caso di "patto di star del credere" (Cassazione Sezione Lavoro n. 3902 del 20 aprile 1999, Pres. Sommella, Rel. Filadoro).
|
Nel rapporto di agenzia il patto cosiddetto dello star del credere (per cui l'agente, in relazione agli affari non andati a buon fine, non solo non percepisce alcuna provvigione, ma sopporta in parte - a prescindere da qualsiasi colpa o dolo - le perdite subite dall’imprenditore preponente, come conseguenza dell'inadempimento dei clienti da lui procurati) non consente però di trasferire sull'agente il rischio della impresa oltre la misura massima del 20% prevista dall'art. 6 dell'accordo collettivo 20 giugno 1956, reso efficace erga omnes con D.P.R. l6 gennaio 1961 n. 145. Pertanto, è affetto da nullità parziale il patto con cui l'agente si impegna a tenere indenne il preponente delle perdite subite per l'inadempimento del terzo contraente in misura superiore al 20%, qualunque sia il congegno negoziale utilizzato dalle parti ed anche quando la responsabilità per lo star del credere sia collegata alla generica violazione degli obblighi stabiliti per l'agente dall'art. 1746 codice civile.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|