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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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IL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA QUALIFICA SUPERIORE PER EFFETTO DELLE MANSIONI SVOLTE NON E' PRECLUSO DA FORMALI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'AZIENDA - In base all'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 27825 del 30 dicembre 2009, Pres. Roselli, Rel. Picone).
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Giuseppe D., dipendente della S.p.A. Poste Italiane, è stato preposto dall'agosto 1995 al dicembre 1999 al "settore impianto posta elettronica" di Napoli, facente parte, secondo l'organigramma aziendale, del più ampio "reparto ordinarie" cui era preposto altro dipendente con la qualifica di quadro Q2. Di fatto tuttavia il settore affidatogli (di media rilevanza in quanto vi erano addetti 13 lavoratori), era caratterizzato da assoluta autonomia, in quanto riceveva disposizioni direttamente dal centro di posta elettronica di Roma. Il lavoratore ha chiesto al Tribunale di Napoli, a termini del contratto collettivo, il riconoscimento del suo diritto alla qualifica di quadro Q2 stante la dimensione e l'autonomia del settore cui era preposto. L'azienda ha chiesto il rigetto della domanda, facendo presente che, secondo l'organigramma aziendale, il settore impianto di posta elettronica era compreso nel "reparto ordinarie" la cui responsabilità gestionale era già affidata a un Q2 e che non la si poteva costringere a creare un'altra posizione di Q2. Il Tribunale, accertata l'effettiva autonomia del settore cui era preposto il ricorrente, ha accolto la domanda, accertando il suo diritto alla qualifica di quadro di secondo livello dal 15 agosto 1995 e alle relative differenze di retribuzione dal 15 febbraio 1995. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Napoli che ha ritenuto corretta la motivazione della decisione di I grado. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Napoli per vizi di motivazione e violazione di legge, sostenendo che era precluso al giudice del merito di "inventarsi" un posto di Q2 inesistente in organico, intaccando il potere di organizzazione spettante all'imprenditore.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 27825 del 30 dicembre 2009, Pres. Roselli, Rel. Picone) ha rigettato il ricorso. Al fine di escludere il diritto del dipendente alla superiore qualifica per effetto dei contenuti professionali delle mansioni svolte per il periodo di tempo minimo previsto dalla normativa - ha affermato la Corte - non è sufficiente che il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere organizzativo, conferisca ad altri dipendenti la titolarità formale delle mansioni stesse, ovvero dei loro elementi più qualificanti (nella specie, la responsabilità di un reparto qualificato come unitario). Al contrario, appare incontestabile che, ai fini della tutela prevista dall'art. 2103 c.c., preordinata a privilegiare l'effettività, l'affidamento formale della responsabilità non incide minimamente sulla realtà della situazione di fatto; in altri termini, secondo principi generali, soprattutto applicati nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, non rilevano le dichiarazioni esplicite di volontà del datore di lavoro se non coerenti con i comportamenti rivolti ad attuarle, i quali, se in contrasto, concretano essi manifestazione della reale volontà negoziale. In tali sensi - ha ricordato la Corte - si esprime la giurisprudenza di legittimità ritenendo, in particolare, priva di rilevanza l'attribuzione esclusivamente formale della titolarità ad un dipendente di mansioni affidate, invece, nella loro totalità e responsabilità ad altro dipendente per effetto di una stabile scelta organizzativa del datore di lavoro. Nel caso in esame - ha osservato la Corte - il giudice del merito ha, in primo luogo, operata la ricognizione della fonte contrattuale collettiva, secondo cui l'inquadramento di quadro di secondo livello compete al dipendente preposto, con funzioni di direzione e coordinamento, ad unità organizzativa o parte di essa di media rilevanza; ha, quindi, verificato che, per le sue caratteristiche, il settore impianto posta elettronica, sebbene inserito nel più ampio reparto posta ordinaria, ne costituiva una parte contrassegnata da totale autonomia; a questo riguardo, ha posto in evidenza come tutte le disposizioni per l'andamento del settore venivano impartite direttamente dal centro posta elettronica di Roma, cui era trasmesso il resoconto settimanale e mensile dell'attività, cosicché rimaneva esclusa qualsiasi interferenza o "filtro" da parte del quadro di secondo livello preposto al reparto posta ordinaria; ed ancora che il settore in questione, per il numero di lavoratori addetti (circa tredici), doveva qualificarsi come parte di unità organizzativa di media rilevanza. Risulta, quindi logicamente plausibile - ha affermato la Corte - la conclusione che la responsabilità della posta elettronica non fosse affidata al dipendente preposto alla posta ordinaria, ma esclusivamente a Giuseppe D., da considerarsi quindi quale preposto ad unità organizzativa di media rilevanza con diritto all'inquadramento nella qualifica di quadro di secondo livello ai sensi del contratto collettivo.
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