Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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LA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO GIUDIZIARIO A UN DESTINATARIO RISULTATO IRREPERIBILE NON SI PERFEZIONA CON LA SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA CONFERMATIVA DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - Illegittimità parziale dell'art. 140 cod. proc. civ. (Corte Costituzionale sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 Pres. Amirante, Red. Maddalena).

In materia di notificazione di atti giudiziari, l'art. 140 cod. proc. civ. dispone che se non è possibile eseguire la consegna di copia dell'atto per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, la notificazione si ritiene perfezionata nei confronti del destinatario con la spedizione della raccomandata da parte dell'ufficiale giudiziario e non con la ricezione della medesima. La Corte d'Appello di Milano ha sollevato la questione di legittimità dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, dispone che la notificazione debba ritenersi avvenuta con la spedizione e non con la ricezione della raccomandata; essa ha fatto riferimento agli articoli 3 (principio di eguaglianza e ragionevolezza) e all'art. 24 (diritto di difesa) della Costituzione.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 (Pres. Amirante, Red. Maddalena) ha ritenuto fondata la questione ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. "nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione". Nella motivazione della sua decisione la Corte ha ricordato che, per effetto della sua sentenza n. 477 del 2002 (con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) risulta infatti ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; con la conseguenza che, anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l'atto sia consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità previste dal citato art. 140 possono essere eseguite anche in un momento successivo (sentenza n. 28 del 2004; ordinanza n. 97 del 2004). Ciò comporta - ha osservato la Corte -  che, mentre il notificante ex art. 140 cod. proc. civ., sia pure subordinatamente al buon esito della notifica, evita ogni decadenza a suo carico con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, il destinatario - in un contesto che, dal punto di vista del perfezionamento della notifica, continua ad essere ancorato alla spedizione della raccomandata informativa, trascurando la ricezione della stessa (o gli altri modi considerati dal sistema equipollenti) - soffre di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell'effettiva conoscibilità dell'atto.  Né la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario con la semplice spedizione della raccomandata prevista dall'art. 140 cod. proc. civ. - ha affermato la Corte - può ulteriormente giustificarsi con il ritenere che sia onere del destinatario, ove si allontani, di predisporre le cose in modo da poter essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette; difatti, l'evoluzione della vita moderna e gli spostamenti sempre più frequenti per la generalità delle persone fanno sì che l'onere di assunzione di misure precauzionali in vista di eventuali notificazioni non può operare anche in caso di assenze brevi del destinatario, poiché altrimenti il suo diritto di difesa sarebbe condizionato da oneri eccessivi. È evidente - ha concluso la Corte - che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982.


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