Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA UNITAMENTE A QUELLO DI CRONACA COMPORTA UN BILANCIAMENTO DELL'INTERESSE INDIVIDUALE ALLA REPUTAZIONE CON QUELLO ALLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - Su fatti di interesse generale (Cassazione Sezione Terza Civile n. 690 del 19 gennaio 2010, Pres. Senese, Rel. Filadoro).

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, ferma restando la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it