Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL LAVORATORE PUBBLICO HA DIRITTO A PERCEPIRE INTEGRALMENTE LE DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE DOVUTEGLI PER LE SUPERIORI MANSIONI SVOLTE - In base all'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 27887 del 30 dicembre 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri).

Il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. è applicabile anche al dipendente pubblico nelle fattispecie in cui la sua pretesa  di una retribuzione adeguata si basi sullo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella posseduta, sempre che tali mansioni siano in concreto svolte nella loro pienezza, sia per quanto attiene al profilo quantitativo e qualitativo dell'attività spiegata, sia per quanto attiene all'esercizio dei poteri ed alle correlative responsabilità attribuite. Da ciò consegue che il lavoratore pubblico, cui sono state riconosciute ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 tali differenze, ha diritto a non vedersi diminuita, a seguito di un provvedimento della pubblica amministrazione, per tutto il periodo in cui esercita le stesse superiori mansioni, la maggiore retribuzione percepita, dovendosi estendere alla suddetta fattispecie pure il disposto dell'art. 2103 cod. civ., secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito "a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione".


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