Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL RICORSO IN CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEVE CONTENERE, IN UN MOMENTO DI SINTESI, LA CHIARA INDICAZIONE DEL FATTO CONTROVERSO - In base all'art. 36 bis cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 429 del 13 gennaio 2010, Pres. Ravagnani, Rel. D'Agostino).

Secondo l'art. 366 bis cod. proc. civ., nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. La relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente non può essere desunta dal contenuto del motivo o integrata dai medesimi motivi, pena la sostanziale abrogazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ.. E' di tutta evidenza, infatti, che la disposizione dell'art. 366 bis relativa all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non avrebbe alcun significato se si limitasse a prescrivere che dal complesso del motivo di ricorso siano desumibili il fatto controverso ed il vizio logico della motivazione, poiché una siffatta prescrizione è già insita nel menzionato art. 360 n. 5 cod. proc. civ..


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