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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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IL RICORSO IN CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEVE CONTENERE, IN UN MOMENTO DI SINTESI, LA CHIARA INDICAZIONE DEL FATTO CONTROVERSO - In base all'art. 36 bis cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 429 del 13 gennaio 2010, Pres. Ravagnani, Rel. D'Agostino).
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Secondo l'art. 366 bis cod. proc. civ., nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. La relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente non può essere desunta dal contenuto del motivo o integrata dai medesimi motivi, pena la sostanziale abrogazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ.. E' di tutta evidenza, infatti, che la disposizione dell'art. 366 bis relativa all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non avrebbe alcun significato se si limitasse a prescrivere che dal complesso del motivo di ricorso siano desumibili il fatto controverso ed il vizio logico della motivazione, poiché una siffatta prescrizione è già insita nel menzionato art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
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